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mercoledì 9 febbraio 2011
Licenziamenti collettivi e criterio di uscita
Con sentenza 25 gennaio 2011 n. 1722, la Corte di Cassazione ha riconfermato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale. In particolar modo la corte ha affermato che ‘in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla legge n. 223/1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale, al fine di ridurre il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato, tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura che adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione’ .
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