Cerca nel blog

martedì 8 febbraio 2011

Le ultime novità in materia di lavoro accessorio

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con recenti istanze di interpello – n. 42/2010 e 46/2010 - ha fornito chiarimenti in ordine alle possibilità di utilizzo del lavoro accessorio.

Come noto, la vigente normativa prevede che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative di natura occasionale - con compensi inferiori a 5.000,00 in un anno solare - rese nell'ambito:

a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile[, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi];
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

Come disposto dal c.d. ‘Decreto Milleproroghe’, fino al 31 marzo 2011, possono essere rese nell’ambito del lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale di qualsiasi settore produttivo, da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, [con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale] nonché le attività lavorative, rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Come evidenziato dai suddetti interpelli, il Legislatore ha pertanto differenziato l’accesso all’istituto a seconda dell’utilizzo sotto il profilo soggettivo ovvero oggettivo della fattispecie. In particolar modo:

- PROFILO OGGETTIVO: il lavoro accessorio, qualora sia utilizzato nei settori di attività tassativamente elencati dall’articolo 70 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo. Pertanto, in detta ipotesi, qualsiasi soggetto – ivi compresi i titolari di lavoro subordinato full time - può ricorrere al lavoro accessorio, purché svolto nelle attività lavorative sopraelencate e nel limite complessivo di € 5.000,00 nell’anno solare [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 46/2010].

- PROFILO SOGGETTIVO: al contrario, il lavoro accessorio può essere svolto in qualsiasi settore di attività se prestato tassativamente da alcune categorie di soggetti, quali:

• giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
• pensionati [Articolo 70, comma 1, lett. h-bis];
• prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. Detta possibilità è ammessa in via sperimentale fino al 31 marzo 2011; il legislatore in ogni caso può prorogare il suddetto termine al 31 dicembre 2011 attraverso emanazione di apposito D.P.C.M..
• quanto sopra, fino al 31 marzo 2011 da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

Infine, come sopraesposto, in merito all’accesso sotto il profilo soggettivo il legislatore, attraverso il Decreto Milleproroghe, ha prorogato , al 31 marzo 2011, il regime sperimentale dei commi 1 e 1bis dell’articolo 70, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che prevedono la possibilità di prestare lavoro accessorio da parte di lavoratori titolari di contratto part time nonché di percettori di prestazioni integrative al salario, nel limite massimo di €3.000,00.

Nessun commento: