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domenica 13 febbraio 2011

Licenziamento dell’apprendista, indennità di disoccupazione anche senza gli ordinari requisiti di anzianità

Come noto, il vigente ordinamento esclude espressamente gli apprendisti dal diritto alla prestazione di disoccupazione.

In ogni caso l’articolo 19 comma 1 lettera c) del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 – convertito in legge, con modifiche, L. 28 gennaio 2009, n. 2 – ha esteso, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, l’indennità di ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali anche agli apprendisti.

Di fatto, in caso di sospensione per crisi aziendale, sospensione per crisi occupazionale, licenziamento, ai lavoratori assunti con qualifica di apprendista con anzianità di servizio di almeno 3 mesi presso l’azienda interessata al trattamento, è riconosciuto un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, subordinatamente ad un intervento integrativo a carico degli Enti bilaterali, pari almeno alla misura del 20% dell’indennità spettante.

Nell’ipotesi di sospensione per crisi, la suddetta misura può essere concessa, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di lavoro ovvero per un numero inferiore di giornate, qualora il rapporto di lavoro scada prima; in caso di licenziamento, il trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate, sempre che lo stesso risulti disoccupato per l’intero periodo [ I.N.P.S., circolare 6 marzo 2009, n. 39].

In ogni caso l’apprendista licenziato deve far domanda dello stesso entro 68 giorni dal licenziamento.

I commi 1bis e 1ter del medesimo articolo prevedono inoltre che:

- Nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela si considerano esauriti e pertanto i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.
- In via transitoria, fino al 31 marzo 2011 – così come disposto dal c.d. Decreto Milleproroghe – è garantito ai lavoratori beneficiari un trattamento equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga, pari all’80% della retribuzione di riferimento. In ogni caso, ai sensi del predetto decreto, il suddetto termine provvisorio può essere prorogato al 31 dicembre 2011 attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Di fatto, nel caso in cui sussista l’intervento integrativo da parte dell’Ente bilaterale, l’apprendista potrà godere del trattamento di disoccupazione in deroga per la durata massima di 90 giornate.

Per il riconoscimento di tale beneficio non dovranno essere ricercati i requisiti assicurativi e contributivi generalmente necessari per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali quali anzianità assicurativa e contribuzione ds [ I.N.P.S., circolare n.39/2009].

Successivamente alla percezione della prestazione di disoccupazione ovvero qualora manchi l’intervento dell’Ente bilaterale, l’apprendista sospeso ovvero licenziato potrà accedere al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione. Per il riconoscimento del beneficio, occorrono i requisiti di cui all’articolo 7ter comma 6, della Legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero il lavoratore dovrà avere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato [ Articolo 16,comma1, l. 223/1991, I.N.P.S., circolare n. 43/2010];
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all’atto della presentazione della domanda di indennità.

Di fatto, qualora il lavoratore:
- Rifiuti un’offerta formativa o di riqualificazione;
- Rifiuti un’offerta di lavoro congruo;
- Rifiuti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità,
in tal caso, il suddetto rifiuto comporterà la decadenza dal beneficio [Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 22 febbraio 2006, n. 5].

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