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martedì 8 febbraio 2011

ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

Non è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per rendere legittima l'acquisizione, e quindi l'utilizzabilità, della documentazione extracontabile rinvenuta nell'autovettura aziendale: a precisarlo è l'ordinanza n. 2804 depositata il 5 febbraio 2011 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
La Commissione Tributaria Regionale, che aveva esaminato il caso, aveva dato ragione ad un contribuente, che aveva impugnato un avviso di rettifica IVA, rilevando l'inutilizzabilità di un brogliaccio rinvenuto dalla Guardia di Finanza nell'automezzo del contribuente senza la prescritta autorizzazione della Procura della Repubblica.

Decisione ribaltata dalla Cassazione, dal momento che nel processo era emerso che il brogliaccio era stato rinvenuto all'interno dell'automezzo del contribuente (commerciante all'ingrosso di abbigliamento e accessori) adibito al trasporto di beni viaggianti (circostanza questa non contestata). Dato che il furgone costituiva un bene «appartenente» all'impresa, ossia un bene utilizzato per l'attività aziendale, la Cassazione, riferendosi a precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto che non era necessaria l'autorizzazione.

Va segnalato che in passato la Cassazione aveva ritenuto legittima anche l'acquisizione di documentazione extracontabile rinvenuta nell'autovettura dell'amministratore dell'azienda, in quanto il mezzo, in quel momento, non era adibito ad uso meramente personale o al trasporto per conto terzi dovendosi considerare un bene appartenete all'impresa. Peraltro nel caso in esame i giudici hanno ritenuto pienamente legittima l'acquisizione del brogliaccio sia perché non era stato necessario procedere all'apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili o simili; sia perché il tutto era avvenuto col pieno consenso del proprietario dell'automezzo (circostanza, anche questa, non contestata).

Il Sole 24 ORE di martedì 8 febbraio 2011

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