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martedì 1 febbraio 2011

Mediazione tra domanda e offerta di lavoro: i chiarimenti del Ministero

Come noto, Il c.d. ‘Collegato Lavoro’ ha introdotto, attraverso l’articolo 48, importanti modifiche al D.lgs. 10 settembre 2003, in materia di regimi di autorizzazione all'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare 13 gennaio 2011, n. 3 concernente i chiarimenti operativi alle novità normative contenute nella Legge 4 novembre 2010, n. 183.
In particolar modo, l’articolo 48 ha introdotto per le Agenzie per il lavoro novità in materia di :
- Domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per le Agenzie di lavoro: come noto, il vigente ordinamento prevede che ai fini dell’attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale, le Agenzie per il lavoro devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle suddette attività nonché l’iscrizione all’apposito albo professionale.
L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero stesso entro sessanta giorni dalla richiesta e, decorso tale termine, la domanda si intende accettata. In virtù della modifica apportata dall’articolo 48 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, decorsi due anni dal rilascio della suddetta autorizzazione provvisoria, l’agenzia deve richiedere il rilascio dell’autorizzazione a tempo indeterminato entro i novanta giorni successivi alla scadenza dell’autorizzazione provvisoria. L’autorizzazione a tempo indeterminato verrà rilasciata previa verifica del corretto andamento dell'attività svolta, e in attesa del rilascio - o del diniego - dell'autorizzazione stessa, è in ogni caso prevista la proroga dell’autorizzazione provvisoria [ Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 20/2006].
Secondo quanto precisato dal ministero, le richieste presentate oltre il novantesimo giorno dalla scadenza biennale dell’autorizzazione provvisoria nonché quelle presentate nei termini stabiliti ancorché non corredate dall’apposita documentazione, saranno considerate irricevibili: pertanto, nei suddetti casi, anche l’autorizzazione provvisoria perde efficacia.
In ogni caso, al fine di acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dall’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre p.a., il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta.
- Informazioni strategiche: l’articolo 5, così come novellato dal Collegato lavoro dispone che, ai fini dell’iscrizione all’apposito albo, le suddette Agenzie per il lavoro debbano predisporre ‘l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l’invio all’autorità concedente, pena la revoca dell’autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente’.
Di fatto, la novella legislativa non ha previsto obblighi ulteriori rispetto alla previgente disposizione, ma ha esplicitato le informazioni strategiche disponendo che le stesse, cui le agenzie del lavoro sono tenute a comunicare all’Autorità concedente, debbano contenere anche i dati concernenti i casi in cui un percettore di sussidio o di indennità rifiuti senza un giustificato motivo un’offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero un’occupazione congrua.
In ogni caso, secondo la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2011, n. 3, la circolazione delle informazioni strategiche nonché il rilascio del provvedimento di autorizzazione sono garantiti per il tramite di ‘cliclavoro’. In merito si precisa che:
a) In fase di avvio del procedimento, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’operatore richiedente dichiara, nel modulo di richiesta di autorizzazione, di aver provveduto all’interconnessione con il sistema della borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del ‘cliclavoro’ ovvero di aver ricevuto le credenziali per l’accesso al sistema informativo;
b) In fase di svolgimento dell’attività e ai fini della conservazione del provvedimento di autorizzazione, il mi9nistero del lavoro verificherà l’interconnessione e l’effettivo invio delle informazioni strategiche.
- Università: come noto, il vigente ordinamento prevede che sono altresì autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l’alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro[Articolo 6, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276] . Ai sensi della nuova formulazione del suddetto articolo operata dal collegato lavoro e ai fini dello svolgimento della suddetta attività, le stesse devono:
• Pubblicare e rendere accessibili gratuitamente, i curricula dei propri studenti tramite i siti internet di ciascuno Ateneo, dal momento dell’iscrizione al percorso universitario e per i dodici mesi successivi al conseguimento del diploma di laurea;
• Conferire nel Sistema della Borsa continua nazionale del lavoro le informazioni relative al funzionamento del mercato del lavoro per il tramite del sistema ‘cliclavoro’. In ogni caso con successivo d.m. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, verranno disciplinate e rese note le relative modalità di conferimento dei dati.
- Ampliamento dei soggetti abilitati: con le nuove previsioni normative, il legislatore ha di fatto ampliato il novero degli operatori che possono svolgere, in regime di particolare autorizzazione, le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Di fatto, attraverso la nuova formulazione dell’articolo 6, comma 3 e 3bis del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono altresì autorizzati allo svolgimento della suddetta attività:
1. Le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l’attività anche per il tramite di associazioni territoriali [ ivi compresi patronati e centri di assistenza fiscale] e delle società di servizi controllate. In ogni caso la richiesta di autorizzazioni per le suddette articolazioni dovrà essere presentata dalle associazioni comparativamente più rappresentative;
2. Le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità. Sono legittimate non solo le suddette associazioni istituzionali di rilevanza nazionale, ma anche quelle con riconoscimento di rilevanza regionale.
3. Gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti possono operare nelle modalità previste per le associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente previste sul piano nazionale, ovvero anche mediante le associazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali o regionali e le società di servizi controllate.
4. I gestori di siti internet. L’attività svolta da questi, per essere lecita, dovrà essere svolta senza finalità di lucro e previa pubblicazione dei dati identificativi del gestore sul medesimo sito internet. Ad ogni modo, i gestori di siti internet aventi scopo di lucro possono richiedere l’autorizzazione secondo il regime ordinario, previa presentazione di apposita istanza all’autorità concedente, nonché previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 5 del D.L.gs 10 settembre 2003, n. 276.
In ogni caso, le università, gli enti bilaterali, i gestori di siti internet, le associazioni dei datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative nonché le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale, al fine dello svolgimento dell’attività di intermediazione devono preventivamente comunicare al ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’avvio dello svolgimento dell’attività di intermediazione, attraverso autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti.

A seguito della predetta comunicazione, le stesse verranno automaticamente iscritte nell’apposita sezione dell’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro: di fatto le stesse possono svolgere esclusivamente l’attività di intermediazione, con esclusione pertanto dell’esercizio delle attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale [Articolo 6, comma 8ter d.lgs. 276/2003].

- Il potere sostitutivo dell’Amministrazione centrale nel rilascio di autorizzazioni regionali:
in attesa di una regolamentazione regionale, l’articolo 6,comma 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può sostituirsi alle regioni nel rilascio delle autorizzazioni regionali o provinciali dell’attività di intermediazione.

Pertanto, in assenza della normativa regionale, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, che intendano svolgere attività di intermediazione, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro i requisiti richiesti; lo stesso provvederà, previa verifica dei suddetti requisiti, all’iscrizione all’albo entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

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