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sabato 19 febbraio 2011

TRASPORTO SU STRADA: L’ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI

Il Ministero della giustizia ha provveduto all’adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
L’art. 195, comma 3, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) infatti stabilisce che:
«la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo».

Sulla base della variazione individuata dall’Istat (pari al 2,4%.), con riferimento al biennio considerato, il decreto del Ministero della Giustizia del 22 dicembre 2010 (G.U. n. 305 del 31 dicembre 2010), ha definito gli importi adeguati, decorrenti dal 1° gennaio 2011, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della Strada.
Con lo stesso decreto si è inoltre provveduto allo «arrotondamento all’unità di euro», per eccesso nei casi di frazione decimale pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto nei casi di frazione decimale inferiore a 50 centesimi di euro.

L’adeguamento per il biennio 2011/2012, riguarda, principalmente le violazioni in materia di cronotachigrafo, le violazioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio e dei fogli di registrazione e le violazioni delle disposizioni relative al modulo di controllo delle assenze, di cui al D. Lgs. n. 144/2008.


VIOLAZIONI IN MATERIA DI CRONOTACHIGRAFO

Le violazioni in materia di cronotachigrafo (quali: guida di un autoveicolo sprovvisto di cronotachigrafo, o con apparecchio di controllo non conforme o manomesso; guida senza foglio di registrazione o senza carta del conducente), di cui all’art. 179, comma 2, del D. Lgs. n. 285/1992, sono sanzionate, a carico del conducente, dallo stesso art. 179, comma 2, del D. Lgs. n. 285/1992, con la pena amministrativa pecuniaria da 798,00 a 3.194,00 euro (biennio 2011/2012) per ciascun illecito commesso e con la decurtazione di 10 punti patente.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE

Le violazioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio e dei fogli di registrazione, di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del regolamento Cee n. 3821/1985, sono punite, sia a carico del conducente sia dell’impresa, dagli artt. 18 e 19 della legge n. 727/1978, con la sanzione amministrativa di 24,00 euro (biennio 2011/2012), per ciascun illecito commesso.
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE

Le sanzioni per violazione delle disposizioni relative al modulo di controllo delle assenze, di cui all’art. 9 commi 2, 4, 5 D. Lgs. n. 144/2008 sono punite, sia a carico del conducente sia dell’impresa (biennio 2011/2012), con la sanzione amministrativa da 146,00 a 584,00 euro per ciascun illecito commesso.

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