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lunedì 14 febbraio 2011

Le collaborazioni coordinate e continuative con i lavoratori extracomunitari

Com’è noto, il vigente ordinamento in materia di immigrazione prevede la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio sia in permesso di soggiorno per lavoro subordinato che in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 22 luglio 2010, n. 3361 ha precisato che, qualora il lavoratore extracomunitario voglia instaurare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo sarà concessa anche qualora il rapporto instaurato si esplichi nella forma di ‘lavoro a progetto’.

1. Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato o autonomo

Come noto, il nostro ordinamento prevede che uno straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio possa instaurare uno o più rapporti di lavoro subordinato, a condizione che l’attività lavorativa sia svolta ‘per un tempo non superiore a 20 ore settimanali anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore’ [Articolo 14, comma 4 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394].

Qualora lo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio voglia instaurare un rapporto di lavoro subordinato eccedente i limiti suindicati, dovrà richiedere la conversione di detto permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato [Articolo 14, comma 6 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 ].

La conversione è concessa previa verifica della disponibilità di quote di ingresso e a condizione che sia stipulato il contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico per l’immigrazione [Articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].

Qualora lo studente straniero intenda svolgere attività di lavoro autonomo, è ammessa la possibilità per i titolari di permesso di soggiorno per studio di svolgere brevi collaborazioni coordinate e continuative, nel limite di 1040 ore annue, analogamente a quanto previsto per il lavoro subordinato [ Ministero dell’Interno, parere 30 gennaio 2009, prot. n. 490].
Anche se la limitazione oraria può destare qualche perplessità, in relazione a una tipologia contrattuale che prescinde dal tempo impiegato e per la quale non è previsto alcun obbligo di registrazione delle ore di lavoro, tuttavia è possibile un controllo per verificare sul campo quale sia l’effettivo impegno orario del contratto, senza considerare che un impegno eccessivo risulterebbe in ogni caso incompatibile con il profitto scolastico necessario per il mantenimento e il rinnovo del permesso di studio.
Pertanto, qualora la collaborazione preveda tempi di lavoro eccedenti i limiti suindicati, è prevista la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro autonomo [Articolo 14, comma 6 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394].

L’istanza di conversione del PDS dovrà essere inoltrata per via telematica - utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Ministero dell’Interno – Modulo Z – allo Sportello Unico per l’immigrazione del luogo di residenza del lavoratore straniero, indipendentemente dal luogo di lavoro [ Ministero dell’interno, circolare 1/2008].
L’accoglimento della stessa è subordinata al rispetto delle quote di ingresso per lavoro stabilite ogni anno, con apposito D.P.C.M nonché al possesso di tutta la documentazione prescritta dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 286/1998 e dei requisiti di legge previsti per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo di cui all’ articolo 39, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Pertanto, al fine della conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sarà verificata la sussistenza dei seguenti requisiti:
- il possesso, da parte del richiedente, dell’attestazione rilasciata dall’ordine o dall’Albo professionale per l’esercizio di professioni che richiedono la suddetta documentazione nonché il possesso dell’ attestazione dell’Autorità competente, in data non anteriore a tre mesi, che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio della suddetta autorizzazione [articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286];
- la disposizione di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria [articolo 26 comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286]. Il possesso dei suddetti requisiti saranno certificati rispettivamente, dal rilascio da parte della Camera di Commercio, dell’attestazione relativa all’effettivo possesso dei parametri economici sufficienti all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo e comunque non inferiori all’importo dell’assegno sociale nonché dal rilascio, da parte della Questura, del nulla osta inerente alla disponibilità di alloggio idoneo;
- il possesso di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia [articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286];
- il possesso del visto di ingresso per lavoro autonomo, apposto sul passaporto dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel suo paese.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 22 luglio 2010, n. 3361, ha precisato che la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo è ammessa anche quando il lavoratore straniero intenda stipulare un contratto di ‘lavoro a progetto’.

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno, dovrà essere rilasciato parere favorevole dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente che provvederà a [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 3361/2010]:
 verificare la [eventuale] disponibilità di posizioni nell’ambito della specifica quota destinata alla conversione per lavoro autonomo nel rispettivo ambito territoriale;
 accertare, in base alla documentazione presentata dallo straniero richiedente, il carattere autonomo del contratto individuale di lavoro ai sensi degli articolo 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Di fatto, la limitata disponibilità di quote di fatto rende estremamente difficile riuscire ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Per ovviare a questo inconveniente, la normativa prevede eccezioni alla regola: il legislatore ha previsto due casi in cui si può convertire il permesso di soggiorno fin da subito, senza rispettare l’emanazione delle successive quote di ingresso, le quali saranno poi decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno così convertiti [Articolo 14, comma 5, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394]:
- lo studente straniero deve essere stato regolarmente soggiornante sul territorio italiano al raggiungimento della maggiore età;
- lo studente straniero deve avere conseguito il diploma di laurea o di laurea specialistica in Italia.
Al di fuori delle suddette ipotesi, la conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo è di fatto subordinata al rispetto delle quote di legge.

E’ opportuno precisare come, diversamente da quanto stabilito con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno di soggetti già soggiornanti nel territorio dello Stato, per l’anno 2010, non è ammesso l’ingresso per motivi di lavoro autonomo in relazione a coloro che intendano stipulare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità del ‘lavoro a progetto’.

Infatti, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo è ammesso con riferimento ad una tassativa elencazione di attività [che appunto non ricomprende l’ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità del ‘lavoro a progetto’]. In relazione all’anno 2010, l’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 1 aprile 2010 ammette l’ingresso in Italia - per motivi di lavoro autonomo - di 4.000 cittadini stranieri residenti all’estero e appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;
- liberi professionisti;
- soci e amministratori di società non cooperative;
- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;
- artigiani, purché provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

In ogni caso, non è il solo permesso di soggiorno per lavoro autonomo che dà titolo all’instaurazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Di fatto, oltre al lavoro autonomo, vi sono altri motivi di soggiorno che permettono di svolgere qualunque attività di lavoro:
- lavoro subordinato [ non stagionale] o attesa occupazione;
- motivi familiari, adozione e affidamento;
- motivi umanitari, protezione sociale, asilo politico;
- studio e formazione professionale [ fino al limite di 1040 ore annue];

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