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martedì 15 febbraio 2011

Minorenni: riposo settimanale

Come noto, il vigente ordinamento tutela espressamente il lavoro prestato da parte di un soggetto minorenne [ Legge n. 977/1967].

In particolar modo, il legislatore ha disposto particolari tutele in materia di orario di lavoro e di riposi per il minore che presti attività di lavoro subordinato. Di fatto, ai sensi dell’articolo 22 della predetta Legge – così come modificato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 345/1999, ‘ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica’.

Pertanto dalla disposizione sopracitata si rileva che per:

- i minori in genere, nelle attività lavorative di carattere culturale, artistico sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo, ovvero
- i soli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione
è ammessa la possibilità di concedere il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.
Di fatto il legislatore, attraverso il comma 3 dell’art. 13 d.lgs. n.345/1999, deroga alla norma generale in materia di riposo settimanale per i minori disponendo che per determinati settori, incluso quello della ristorazione, per il lavoratore minore vi è la possibilità di concessione del riposo settimanale anche in un giorno diverso dalla domenica.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta di interpello 22 dicembre 2010, n. 45 – riaffronta la suddetta questione: in particolar modo è stato chiesto il parere ministeriale in merito alla possibilità, per gli adolescenti impiegati presso imprese che producono pasta fresca artigianale, della fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge n. 287/1991, nonché del C.C.N.L. del Turismo e Pubblici esercizi tra le attività di ristorazione di cui sopra possono essere annoverate ‘oltre che i ristoranti tradizionalmente intesi ovvero fast foods, trattorie, tavole calde e anche i caffè, bar, snack bar, negozi di pasticceria e confetteria nonché ogni altro esercizio dove si somministrano alimenti e bevande’.

Inoltre, con Circolare n. 1/2000, il Ministero aveva di fatto aveva chiarito che la deroga al riposo domenicale poteva essere concessa ‘per gli adolescenti delle attività nei settori turistico alberghiero e della ristorazione –ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie – attività per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica’.

Secondo le suddette considerazioni, il Ministero del Lavoro ha pertanto ritenuto legittimo assimilare e ricomprendere nel settore della ristorazione anche la produzione di paste fresche artigianali.

Pertanto, essendo la ristorazione una casistica rientrante nelle eccezioni di legge, è possibile concedere al minore il riposo settimanale in un giorno diverso da quello della domenica.

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