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giovedì 3 febbraio 2011

Condotta antisindacale, quali i poteri degli organi ispettivi?

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2011 ha ritenuto astrattamente applicabile la prescrizione obbligatoria in caso di inottemperanza al decreto del Giudice con cui viene ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacaleCon l’interpello n. 5/2011 il Ministero del Lavoro risponde al quesito del Sindacato Nazionale Assotrasporti in ordine ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del Giudice con cui viene ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacale, nelle more del giudizio ex art. 650 c.p., con cui si punisce la “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

Poiché la prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, è astrattamente applicabile al caso in questione - in quanto l’inottemperanza al decreto costituisce violazione di carattere penale punita con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda - qualora il personale ispettivo accerti che il datore di lavoro non abbia adempiuto all’ordine impartito dall’A.G. come rilevabile dal decreto, provvederà ad impartire una prescrizione avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal Giudice, eventualmente richiamando il decreto stesso nel corpo della provvedimento prescrittivo.

Tuttavia, precisa il Ministero, “al fine di coordinare l’attività del personale ispettivo con le fasi di un procedimento penale eventualmente già in corso – e rispetto al quale non sarà invece possibile l’applicazione della procedura de quo – lo stesso personale ispettivo, prima di procedere all’applicazione della prescrizione, dovrà contattare l’Autorità inquirente territorialmente competente”.

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 02/02/2011, n. 5

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