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mercoledì 9 febbraio 2011

Comporto e indicazione dei giorni

La corte di Cassazione, con sentenza 27 gennaio 2011, n. 1953 si è pronunciata in merito al recesso datoriale a seguito di superamento del periodo di comporto.
Come noto, al licenziamento per superamento del periodo di comporto sono ritenute applicabili le regole dettate dalla legge n. 604/1966, articolo 2, sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi di recesso nonché sull’onere della prova, pertanto qualora nell’atto di licenziamento non siano indicate le assenze, il lavoratore ha la facoltà di richiedere al datore di lavoro di specificarle, restando l’onere del datore di provare i presupposti del licenziamento.

In ogni caso, la Corte ha precisato, sull’onda di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ‘il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare, bensì ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causale di licenziamento cui si fa riferimento anche per le ipotesi di impossibilità della prestazione, riferibile al lavoratore, diverse dalla malattia’. Riguardo a tale licenziamento, non è quindi necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale [assenze] in quanto si tratta di un evento di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.

Pertanto il datore di lavoro ‘non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziale un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, i fatti costitutivi del potere esercitato’.

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