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martedì 1 febbraio 2011

Inefficacia e motivi di licenziamento

La corte di Cassazione, con sentenza 18 novembre 2010, n.23303, ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ‘l’obbligo del datore di lavoro di specificare, a norma della Legge 15 luglio 1966, n. 604 articolo 2, i motivi del licenziamento a richiesta del lavoratore, viene meno ove la lettera di licenziamento esponga già compiutamente le ragioni del recesso, giacché il lavoratore è così in possesso di tutti gli elementi che gli consentono di impugnare il licenziamento’.

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