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venerdì 4 febbraio 2011

Al via gli incentivi INPS per chi assume disoccupati

Come noto, nel tentativo di agevolare la ricollocazione al lavoro di soggetti con particolari difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro il Legislatore, attraverso la legge 23 dicembre 2009, n. 191 [Finanziaria 2010], ha aggiunto, al sistema di assunzione agevolate già previste con la Legge 223/1991, ulteriori benefici destinati alle imprese che assumano particolari categorie di soggetti.

Di fatto, l’articolo 2, commi 134, 135 e 151 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha introdotto, per l’anno 2010, una serie di nuovi incentivi connessi all’assunzione di particolari soggetti quali:

- Disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità non agricola con requisiti normali;
- Lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- Disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Con i D.M. 26 luglio 2010 n. 53343 e 53344 il legislatore ha di fatto specificato le modalità di attuazione alle delle suddette disposizioni.

Ad oggi, la Legge di stabilità ha prorogato le suddette misure di incentivo anche per l’anno 2011, subordinandoli però all’emanazione di apposito nuovo decreto ministeriale.

L’I.N.P.S., con circolare 31 gennaio 2011, n.22 ha fornito le istruzioni operative per poter fruire dei benefici in parola. In ogni caso, le suddette istruzioni si riferiscono alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010; per le assunzioni successive a tale data, sarà necessario attendere l’emanazione del relativo decreto ministeriale.

 ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI CINQUANTENNI

L’articolo 2, comma 134 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede che per l’anno 2010, tutti i datori di lavoro che assumano soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, hanno diritto ad una riduzione contributiva. Il beneficio spetta altresì alle società cooperative anche qualora stipulino il contratto di lavoro subordinato con il socio lavoratore.

Per poter fruire del beneficio, il datore di lavoro dovrà:

- Essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- Osservare le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- Applicare gli accordi e ci contratti collettivi nazionali nonché regionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative.

In ogni caso, l’agevolazione in parola è ammessa a fronte di assunzione di lavoratori:

- Beneficiari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali di cui all’articolo 19, comma 1, del Decreto regio-legge 14 aprile 1939;
- Che abbiano compiuto almeno cinquant’anni di età.
Al contrario, il diritto al beneficio decade [ D.I. 26 luglio 2010 n. 53343 ]:
- Se l’assunzione deriva da un obbligo di legge, dal contratto collettivo ovvero dal contratto individuale di lavoro;
- Qualora il datore di lavoro , nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero per riduzione di personale;
- Qualora vi siano in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro;

- Se tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo, salvo quando l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

In ogni caso, stante le suddette disposizioni, l’agevolazione spetta comunque al datore di lavoro anche a seguito di riduzione del personale o sospensione dal lavoro, qualora l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

L’incentivo consiste in una riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti e corrispondente all’aliquota del 10%. [ articolo 2, D.I. 26 luglio 2010, n. 53343].

Con riferimento alla durata dell’incentivo, esso è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o parziale, fino a scadenza del 2010. Nelle ipotesi in cui, il contratto a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato, il suddetto beneficio spetta comunque fino alla data del 31 dicembre 2010.

Il datore di lavoro che intenda richiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all’I.N.P.S., entro il mese successivo alla data di stipula del contratto di lavoro.

PROLUNGAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

L’ articolo 2, comma 134, secondo periodo, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che ‘La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010’.

Pertanto i datori di lavoro che abbiano assunto o che assumano nel corso del 2010:

- A tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale
- Lavoratori in mobilità;

- Ovvero che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

- Che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010,

hanno diritto al prolungamento delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato di lavoratori dalle liste di mobilità [ art. 8, comma 2 e 25, comma 9, Legge 223/1991].

Il beneficio è riconosciuto altresì, nel limite dell’anno 2010 in favore dei datori di lavoro che, al momento dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avevano già alle proprie dipendenze lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- Al momento dell’assunzione, erano in mobilità o titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

- Nel corso dell’anno 2010, maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva.
Le società cooperative che assumano un lavoratore con i predetti requisiti come socio, hanno diritto anch’esse al beneficio.

E’ giusto il caso di precisare che l’incentivo spetta – non oltre la data del 31 dicembre 2010 - nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza; tale prosecuzione può essere attuata mediante:

- Il mero proseguimento, durante il 2010, del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute, il 31 dicembre 2009 o nel corso del 2010 – le riduzioni contributive previste dall’articolo 8, comma 2 o articolo 25, comma 9, di cui alla Legge 223/1991;

- La proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’articolo 8, comma 2 della legge 223/1991.

L’agevolazione in parola consisterà nel versamento dei contributi, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti.

L’incentivo decorre dalla proroga del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente agevolazione. In ogni caso l’incentivo non si applica prima che sia stata maturata l’anzianità contributiva da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro che intenda richiedere il beneficio dovrà effettuare apposita domanda all’INPS entro il mese successivo dalla data di stipulazione del contratto di lavoro.

2.2. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI PERCETTORI DI INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Ai sensi dell’articolo 2, comma 151 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’I.N.P.S. prevede un incentivo per i datori di lavoro che, nell’arco del 2010, assumano a tempo pieno e indeterminato:

- lavoratori destinatari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, ovvero,
- lavoratori destinatari dell’indennità speciale di disoccupazione edile ai sensi della Legge 6 agosto 1975, n. 427.

Il suddetto beneficio è esteso anche alle società cooperative che sottoscrivano un rapporto di lavoro subordinato con il socio lavoratore [D.I. 26 luglio 2010, n. 53344].

L’incentivo spetta altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell’anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1°gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nella suddetta ipotesi, il lavoratore deve risultare titolare dell’indennità alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato.

In ogni caso, l’ammissione all’incentivo non è ammessa qualora [D.I. 26 luglio 2010, n. 53344]:
1. l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo ovvero da un contratto individuale;

2. nei 12 mesi precedenti l’assunzione, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o riduzione di personale;

3. il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;

4. tra il datore di lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo, salvo il caso in cui la stessa avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

Fatte salve le suddette disposizioni, l’agevolazione spetta comunque al datore di lavoro anche a seguito di riduzione del personale o sospensione dal lavoro, qualora l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

Il suddetto incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse finanziare stanziate ed è pari all’indennità mensile spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa; inoltre la stessa è dovuta per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

L’importo dello stesso non può essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato, riferita al corrispondente mese dell’anno.

In ogni caso, l’incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

Il datore di lavoro interessato, è tenuto a presentare la domanda di incentivo all’I.N.P.S. entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro.

L’agevolazione è ammessa non solo in caso di nuove assunzioni, ma anche qualora il datore di lavoro, nel corso dell’anno, trasformi un contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro pieno e indeterminato con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 151 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

E’ opportuno precisare che il suddetto incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente e con l’incentivo di cui all’articolo 2, comma 134, della medesima legge.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Per poter accedere alle suddette agevolazioni, i datori di lavoro interessati dovranno presentare, solo telematicamente, apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La suddetta domanda dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2011 avvalendosi dell’applicazione ‘DiResCo’, disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende.

Effettuati gli appositi controlli, la Direzione generale provvederà a pubblicare sul sito dell’istituto la graduatoria delle aziende ammesse ai benefici; le aziende escluse verranno in ogni caso avvisate dalle sedi con apposita comunicazione.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dai relativi codici di autorizzazione:

- le aziende richiedenti il godimento dell’incentivo di cui all’articolo 2, comma 134, primo periodo di cui alla legge 191/2009 a fronte dell’assunzione di disoccupati ultracinquantenni, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 0G.

In considerazione del fatto che l’agevolazione riguarda periodi per il quale il datore di lavoro ha già versato la contribuzione in misura intera, la quota versata in eccedenza potrà essere recuperata valorizzando all’interno dell’elemento ‘Denuncia Aziendale’ – ‘ Altre Partite a credito’ la nuova causale L411 e il relativo importo in corrispondenza di ‘Somme a credito’. Il recupero potrà essere effettuato mediante la denuncia Uniemens, entro tre mesi dalla pubblicazione della suddetta graduatoria;

- le aziende richiedenti il godimento dell’incentivo di cui all’articolo 2, comma 134, secondo periodo di cui alla legge 191/2009 a fronte dell’assunzione di lavoratori in mobilità che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 0U.

Come nella precedente ipotesi, in considerazione del fatto che l’agevolazione riguarda periodi per il quale il datore di lavoro ha già versato la contribuzione in misura intera, la quota versata in eccedenza potrà essere recuperata valorizzando all’interno dell’elemento ‘Denuncia Aziendale’ – ‘ Altre Partite a credito’ la nuova causale L411 e il relativo importo in corrispondenza di ‘Somme a credito’.

Il recupero potrà essere effettuato mediante la denuncia Uniemens, entro tre mesi dalla pubblicazione della suddetta graduatoria;
- le aziende richiedenti il godimento dell’incentivo di cui all’articolo 2, comma 151 ,di cui alla legge 191/2009 a fronte dell’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione ordinaria ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 0W. Al fine dell’agevolazione i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno, all’interno del Flusso Uniemens, valorizzare i seguenti valori:
• nell’elemento ‘Incentivi’ di ‘dati retributivi’ di ‘Denuncia Individuale’, sotto ‘Tipo incentivo’ dovrà essere inserito il valore obbligatorio DISO, attestante la fruizione dell’incentivo;
• sotto ‘CodEntefinanziatore’ dovrà essere inserito il codice H00;
• Sotto ‘Importo ArretrIncentivo’ dovrà essere indicato l’importo del beneficio spettante per i periodi pregressi.
In ogni caso, l’importo degli arretrati dovrà essere esposto nella denuncia Uniemens, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

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