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domenica 13 febbraio 2011

Ravvedimento operoso: aumentano le sanzioni

Il ravvedimento operoso è un istituto introdotto dall’articolo 13, del D.Lgs. n. 472/1997, più volte modificato dal Legislatore, da ultimo attraverso la C.d. ‘Legge di Stabilità’ ovvero la Legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Di fatto questo istituto prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni tributarie attraverso il versamento, entro i termini stabiliti, del tributo non versato, con la conseguente applicazione di una sanzione stabilita in misura ridotta, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.

In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:

- del tributo dovuto e non versato (ovvero versato in misura inferiore);
- della sanzione ridotta;
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Con D.M. 7 dicembre 2010 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il tasso di interesse legale è fissato all’1.5%.

E’ bene precisare che la sanzione in misura ridotta è concessa solo a seguito di regolarizzazione spontanea, ‘sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati’ [ Articolo 13, D.Lgs. n.472/1997].

MISURE E TERMINI PER IL RAVVEDIMENTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2011

Come noto, la C.d. ‘Legge di Stabilità’ , attraverso l’articolo 1, comma 20, è andata a modificare la disciplina sul ravvedimento operoso contenuta nell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, elevando la misura delle sanzioni ridotte a seguito di regolarizzazione spontanea dei tributi.

Di fatto, la nuova formulazione del sopracitato articolo 13 prevede diverse sanzioni, a seconda della tempestività del ravvedimento.

Infatti, a decorrere dal 1° febbraio 2011, si avrà una sanzione in misura ridotta pari:

• Ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
• Ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

• Ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

In ogni caso, si ribadisce che tutti gli adempimenti richiesti per la regolarizzazione devono essere effettuati contestualmente.

Per i versamenti in parola occorrerà utilizzare:

• Il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
• Il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

ESEMPIO 1: OMESSO VERSAMENTO DI UN TRIBUTO DOVUTO

Come noto, l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che ‘Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile’.

Pertanto, tenendo presente che la sanzione ordinaria è prevista nella misura del 30%, la regolarizzazione del mancato versamento potrà avvenire:

- Entro trenta giorni, con conseguente applicazione della sanzione in misura ridotta pari al 3% [1/10];
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno, ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore, con conseguente applicazione della sanzione in misura pari al 3,75% [1/8].

ESEMPIO 2: MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A ZERO

Come noto, la mancata presentazione del mod. F24 con saldo a zero è sanzionata dal legislatore attraverso l’articolo 19 comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997. La suddetta norma infatti prevede che ‘per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di€ 51,00, ridotta a € 154,00 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi’.

Seguito della nuova formulazione dell’articolo 13, del D.Lgs. n.472/1997, la regolarizzazione spontanea della suddetta violazione può avvenire:

- Entro cinque giorni, con successiva applicazione della sanzione in misura ridotta pari a € 6,00 [1/8 di € 51,00];
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione, ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore, con conseguente applicazione della sanzione ridotta pari a € 19 [1/8 di € 154,00].

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