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domenica 1 maggio 2011

L’apprendistato (in caso di assenze) è prorogato nel rispetto del principio di effettività della formazione

La Fondazione Studi dei CDL, con il parere 26/04/2011 n.9, ha fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità o meno di prorogare il contratto di apprendistato nel caso in cui si verifichino delle sospensione del rapporto di lavoro, quali la malattia, la maternità o le ferie.

Secondo la Fondazione Studi non va dimenticato che l’eventuale proroga del contratto deve essere valutata alla luce del principio di effettività della formazione secondo il quale non possono essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività, tal i da impedire il completamento del percorso di apprendistato e di qualificazione.

Se l’assenza è dovuta a malattia, il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 34/2010, ha precisato che la proroga del periodo di apprendistato è giustificata soltanto se l’assenza ha avuto una durata uguale o superiore al mese. Hanno rilievo sia le assenze per periodi continuativi sia la sommatoria di malattie brevi.

Il differimento della scadenza dell’apprendistato ricorre anche in caso di sospensione consensuale per esigenze aziendali (Cass. 6134/2000).

Medesimo discorso vale per le assenze dovute a maternità o congedo parentale. In questo caso il termine del rapporto di lavoro subisce uno slittamento pari a quella della sospensione effettuata dalla lavoratrice/tore. L’INPS, con il messaggio 6827/2010, ha ribadito che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato.

Diverso invece il trattamento per le ferie annuali. Queste sono già preventivamente considerate nel periodo di tempo concordato per cui non comportano un prolungamento dell’apprendistato.
La Fondazione Studi ricorda infine che secondo la Cassazione (sent. 20357/2010) se il datore di lavoro, a causa di un’assenza del lavoratore, ritiene di dover posticipare il contratto di apprendistato, è tenuto a darne comunicazione al dipendente prima della scadenza del contratto stesso, indicando il nuovo termine.

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