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domenica 8 maggio 2011

CAS.SA COLF: 20 EURO AL GIORNO - A LUGLIO PAGAMENTO DOPPIO

L'INPS non eroga l'indennità di malattia per colf e badanti e per supplire al vuoto legislativo provvedono le stesse parti in causa con la istituzione della Cas.sa Colf che interviene in caso di patologie che richiedano il ricovero ospedaliero e la successiva convalescenza. La cassa provvede anche a un rimborso delle spese sanitarie da essi sostenute per accertamenti diagnostici e terapie «di alta specializzazione», eseguiti presso strutture pubbliche; inoltre fornisce una tutela assicurativa ai datori di lavoro domestico nel caso di eventuale responsabilità civile loro ascrivibile in occasione di incidenti sul lavoro occorsi ai propri dipendenti.

A - I lavoratori domestici hanno diritto, in caso di ricovero di durata pari o superiore a 3 giorni in istituti di cura pubblici o privati, ad un'indennità giornaliera di 20 euro per 20 giorni in un anno e, in caso di convalescenza seguente al ricovero certificata dal medico, per altri 10 giorni in un anno. L'indennità non è ammessa per i ricoveri in forma di «day hospital». È previsto, inoltre, un rimborso integrale, entro il limite di 300 euro per persona e per anno civile, delle spese sostenute dai lavoratori per tickets sanitari relativi a prestazioni «di alta specializzazione», effettuate in strutture del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate.

B - I datori di lavoro hanno la copertura di un'assicurazione della responsabilità civile verso colf e badanti, tramite la quale viene garantita la tutela assicurativa, sino a una franchigia massimale di 50 mila euro per ciascun sinistro e per anno civile, nei confronti delle pretese di risarcimento avanzate dall'infortunato. La compagnia assicurativa assume a nome dell'assicurato anche le spese di gestione delle eventuali vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

C - Il contributo è 0,03 centesimi per ogni ora di lavoro indicata nel trimestre sul bollettino INPS, dei quali 0,01 a carico del lavoratore. Il versamento va fatto dal datore di lavoro con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali obbligatori INPS, indicando l'importo del contributo di assistenza contrattuale con il codice F2. Requisito essenziale per accedere alle prestazioni previste è però la regolarità contributiva degli iscritti, che devono aver versato i contributi per almeno quattro trimestri (oppure per un numero maggiore di trimestri, se l'importo complessivo pagato non raggiunge la soglia minima di 25 euro), il cui ammontare cumulativo può anche essere stato versato dal datore di lavoro per differenti lavoratori, così come può derivare al lavoratore da differenti datori di lavoro.

D - Non è possibile effettuare versamenti retroattivi dei contributi di assistenza contrattuale per i passati trimestri. Ma, in considerazione delle complicazioni verificatesi con le nuove disposizioni in tema di pagamento dei contributi INPS, il Comitato esecutivo della cassa ha stabilito che i datori di lavoro già iscritti alla cassa potranno recuperare il mancato versamento del contributo relativo al primo trimestre 2011 in occasione del pagamento del secondo trimestre (entro il prossimo 11 luglio) raddoppiando la misura del contributo dovuto.

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