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giovedì 12 maggio 2011

Il controllo automatizzato blocca il ravvedimento operoso

Agenzia delle Entrate, Circolare 10 maggio 2011, n. 18


Con la circolare n. 18/2011, l’Agenzia delle Entrate comunica che il controllo automatizzato della dichiarazione comporta il blocco all’accesso del ravvedimento operoso ma non implica la sospensione delle infrazioni contestate.

E’ possibile accede al ravvedimento operoso attraverso il pagamento della sanzione nella misura di un ottavo, purché la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ma non è consentito qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione ne sia venuto a formale conoscenza.
Per cui una volta che il contribuente sia venuto a formale conoscenza dell’esito del controllo effettuato dall’Agenzia, che è tenuta a comunicare tale esito tramite raccomandata prima di procedere all’iscrizione al ruolo, non può avvalersi del ravvedimento operoso.

L’Agenzia comunque sottolinea che seppure attraverso il controllo automatizzato si può bloccare l’accesso al ravvedimento operoso, dunque alle infrazioni oggetto del controllo automatizzato, lo stesso non vale per i redditi dichiarati nella dichiarazione medesima.

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