Corte di Cassazione, sentenza 23 marzo 2011, n. 6625
La sentenza n. 6625/2011 della Corte di Cassazione affronta la questione relativa all’ impossibilità da parte del datore di lavoro di ricollocare il lavoratore da licenziare in mansioni analoghe a quelle proprie della posizione lavorativa occupata.
La Corte sostiene che sebbene l’onere della prova di dimostrare l’effettiva impossibilità di ricollocamento in mansioni analoghe gravante sul datore debba essere inteso in maniera elastica, tuttavia non lo si può ritenere assolto quando questi propone al dipendente un’attività di natura autonoma e non subordinata, che sia esterna all’azienda e priva di garanzia reale in termini di flusso di lavoro e di reddito, come quella del sub-agente.
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