D.Lgs. n. 67/2011
Il D.Lgs. n. 67/2011 ha dato attuazione alle deleghe in materia di benefici previdenziali per le categorie esposte a lavori particolarmente usuranti.
Agli artt. 5 e 6 del sono prescritti, invece, gli adempimenti che gravano sul datore di lavoro.
In primis il datore è tenuto a comunicare, esclusivamente in via telematica, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante l’invio di e-mail all’indirizzo istituzionale, alla DPL competente per territorio e agli Istituti previdenziali interessati, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nell’ipotesi in cui i lavoratori notturni impiegati rientrino nelle categorie individuate dalla norma.
Si specifica che la comunicazione in questione può essere effettuata dal datore direttamente o attraverso la propria associazione di categoria o un professionista abilitato.
Il secondo adempimento a carico dei datori riguarda la comunicazione, sempre alla DPL competente per territorio e agli Istituti previdenziali interessati, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e, in sede di prima applicazione, per quelle che hanno già in atto le lavorazioni indicate nell’allegato 1 al Decreto entro il 25 giugno 2011. Le attività sono individuate sulla base di alcune voci di tariffa INAIL.
In caso di violazione di tali adempimenti sono previste sanzioni di natura amministrativa comprese tra 500 e 1500 euro a cui è applicabile l’istituto della diffida.
Infine spetta al personale di vigilanza delle DPL e degli organi previdenziali effettuare ispezioni per verificare la veridicità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all’istanza con la quale si richiede il beneficio anticipato.
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