Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 5 aprile 2011, n. 17
L’Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica ha sollevato al Ministero del Lavoro un quesito circa l’erogazione dell’indennità economica ed il versamento della contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario (D.Lgs. n. 151/2011).
Il Dicastero ha stabilito che relativamente ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, data la natura assistenziale dell’indennità economica erogata dall’INPS, la stessa spetta anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e anche al personale dipendente assicurato all’INPDAP di scuole elementari parificate paritarie.
Lo stesso vale anche per la contribuzione figurativa che va riconosciuta sia agli iscritti all’INPS, sia a coloro che siano iscritti all’INPDAP ai soli fini contributivi pensionistici.
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