Cassazione – Sez. Penale, sentenza 22/04/201, n. 16168
La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/04/2011 n.16168, ha deciso che il datore di lavoro che intenda pignorare crediti retributivi vantati dal dipendente nei confronti dell’azienda, può agire purché rispetti il limite del quinto previsto dall’art. 545 cpc.
Più precisamente, secondo la Corte i limiti posti dall'art. 545 cod. proc. civ. all'esecuzione del pignoramento si estendono anche all’ipotesi di sequestro conservativo di somme di denaro ad opera del datore di lavoro relativo a crediti retributivi. Conseguentemente il sequestro può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse.
Cambia così rotta l’orientamento contrario (Cass. 35531/2010), avallato anche dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (Parere n. 5/2011), secondo cui , in relazione al sequestro conservativo avente ad oggetto una somma di denaro proveniente da un credito di lavoro, non valgono i limiti dell'esecuzione del pignoramento.
Infatti, sostenere che il limite posto all'efficacia del sequestro delle somme rientranti nel concetto di retribuzione debba essere valutato esclusivamente in fase esecutiva sembra porsi apertamente in contrasto con l'articolo 316 del cpc, che richiama espressamente i limiti del pignoramento previsti dalla legge, limiti che sono imposti sia al pubblico ministero che al giudice, compreso il tribunale del riesame, cui deve riconoscersi il potere dovere di verificare se tale limite è stato rispettato.
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