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domenica 8 maggio 2011

ANCHE SULLA PENSIONE «TOTALIZZATA» SI PUÒ CHIEDERE IL SUPPLEMENTO

Il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi può chiedere la liquidazione del supplemento sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento tale istituto. In questa evenienza il supplemento è liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.

Al contrario, la contribuzione accreditata dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi, non può dare luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, venendo a mancare il collegamento tra la contribuzione e la gestione interessata.

È stato chiesto, all'INPS, se sia possibile riconoscere un supplemento di pensione in favore di un assicurato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione ottenuta totalizzando la contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati inizi un'attività di lavoro autonomo e versi i contributi INPS nella relativa gestione speciale (ad esempio: commercianti).

L'INPS risponde positivamente. La legge n. 155/1981 prevede il supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. E per l'accertamento dell'anzianità assicurativa minima dei tre anni necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi, l'assicurazione generale obbligatoria è stata considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.

Pertanto, in tali casi, se l'interessato, dopo la decorrenza della pensione in totalizzazione, continua a versare contributi nella gestione speciale dei lavoratori autonomi avrà diritto alla liquidazione del supplemento di pensione in totalizzazione secondo le regole della citata legge per la liquidazione del supplemento su pensioni Ago per contributi versati nelle gestioni speciali lavoratori autonomi.

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