La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore che abbia svolto una sporadica attività lavorativa di piccola entità durante l'aspettativa per motivi familiari.
In tema di sanzioni disciplinari - ha affermato la Suprema Corte - il fondamentale principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’infrazione impone al giudice di tener conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa.
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