Cerca nel blog

giovedì 12 maggio 2011

Detassazione somme legate agli aumenti della produttività: ancora novità

Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 10 maggio 2011, n. 19/E


Con la Circolare n. 19/E, l’Agenzia dell’Entrate ed il Ministero del Lavoro sono intervenuti per fornire disposizione specifiche circa l’ambito di operatività dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi ad aumenti della produttività aziendale (introdotta dalla legge di Stabilità 2011) di cui si è ampiamente discusso sin dalla sua entrata in vigore.

Fermo restando che le condizioni necessarie per l’operatività del beneficio fiscale restano:
- incrementi di produttività a cui legare le somme da detassare;
- accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;
la Circolare stabilisce, al contrario di quanto sostenuto fino ad ora, che “le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011”.

La ratio di questa posizione, si precisa nel documento, è il rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall’art. 51 del TUIR, ovvero il principio di cassa, da cui deriva la possibilità per il datore di lavoro di applicare l’imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data in cui è stato stipulato l’accordo o il contratto di secondo livello.
Il datore, inoltre, dovrà attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo aziendale o territoriale.

Altro importante chiarimento riguarda la forma dell’accordo o contratto collettivo di secondo livello che, ai sensi della Circolare in oggetto, “ai fini della prova e allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto, è indispensabile che sia formalizzato per iscritto”.

Infine è stabilito che, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che si sono create intorno a questo istituto, ai sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione sulle voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non si applicano le sanzioni purché effettuino i versamenti delle differenze dovute tra l’imposta sostitutiva già versata e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ordinarie ritenute sui redditi di lavoro dipendente, comprensivi di interessi, entro il 1° agosto 2011.

Nessun commento: