Corte di Cassazione, sentenza 18 marzo 2011, n. 6299
La sentenza in oggetto riguarda il contratto di formazione e lavoro, nello specifico la computabilità del periodo di formazione e lavoro nella trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato.
La Suprema Corte, richiamando un principio interpretativo proprio delle Sezioni Unite, stabilisce che sia nel caso della trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, che nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche nell’ipotesi in cui l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva.
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