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domenica 29 maggio 2011

Contributi per conciliazione dei tempi di vita e lavoro

Con la pubblicazione sulla G.U. del 3 maggio 2011, n. 101, è entrato in vigore il regolamento relativo alla concessione di contributi in favore di aziende che stipulano accordi contrattuali che prevedono l’adozione di azioni a favore della flessibilità dell’orario di lavoro finalizzati a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro (ex art. 9, L. n. 53/2000).

Da ultimo, in data 20/05/2011 è stato pubblicato l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante la presentazione delle domande di finanziamento per i progetti che elaborano soluzioni per conciliare lavoro e famiglia.

Gli interessati al finanziamento devono presentare:
- l’apposito modello di domanda,
- il piano finanziario redatto secondo le indicazioni della “Guida alla compilazione del piano finanziario e alla rendicontazione”.

Per i progetti i cui destinatari finali sono lavoratori e lavoratrici con figli minori, con priorità nel caso di disabili o di minori fino a 12 anni o fino a 15 in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti o affette da grave infermità, i documenti da presentare entro il 13 luglio sono:

- l’accordo contrattuale;
- copia dell’atto costitutivo o dello statuto, ove esistenti, del proponente e di ciascuno dei partecipanti;
- copia dell’eventuale certificazione idonea a dimostrare la disabilità, la non autosufficienza o la grave infermità di soggetti che necessitano di cure familiari;
- il DURC dei soggetti e dei partecipanti;
- fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore.

Anche i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, nonché i titolari d’impresa che, per esigenze legate alla maternità o alla presenza dei figli minori, si avvalgono di collaborazioni o sostituzioni di personale, possono percepire una quota delle risorse disponibili pari al 10% del totale del Fondo.
Questi progetti, da presentare entro il 28 ottobre 2011, la documentazione da allegare è:

- copia dell’atto costitutivo o dello statuto del proponente, se esistente;
- copia delle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi due anni antecedenti la domanda o, in mancanza, altri documenti atti a certificare la propria attività;
- copia della certificazione idonea a dimostrare l’eventuale disabilità del figlio ove maggiorenne;
- il DURC del soggetto proponente in relazione ad eventuali lavoratori dipendenti;
- fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda e relativa documentazione deve essere inviata per via telematica al Dipartimento per le politiche della famiglia accedendo al sito www.conciliazione.politichefamiglia.it

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