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mercoledì 18 maggio 2011

Mediazione: trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Garante per la protezione dei dati personali, Deliberazioni 21 aprile 2011, nn. 161-162


A seguito delle nuove norme in materia di mediazione (L. n. 69/2009 – D.Lgs. n. 28/2010), che cercano di rende la mediazione uno strumento sempre più rilevante nel nostro ordinamento per la risoluzione di determinate controversie, il Garante della privacy è di recente intervenuto per stabilire il rapporto tra l’attività di mediazione e l’utilizzo dei dati personali nei procedimenti di conciliazione.

Rispetto ai dati sensibili relativi ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di mediazione, il Garante ha stabilito, con Deliberazione n. 161/2011, che questi dati possono essere utilizzati nella controversia stessa, mentre i dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati solo se strettamente indispensabili per l’attività di mediazione stessa.

Per quanto riguarda i dati giudiziari pertinenti all’accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori, nonché dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privati trattati da enti di formazione e dal Ministero della Giustizia, il Garante, anche in questo caso, stabilisce che possono essere trattati solo se pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita.

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