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domenica 8 maggio 2011

Le festività durante la CASSA INTEGRAZIONE

Anche i lavoratori parasubordinati che non hanno altre assicurazioni obbligatorie e non sono pensionati e perciò versano all'INPS il contributo 2011 pari al 26,72% hanno diritto all'indennità di malattia. Si tratta nello specifico di: collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, venditori porta a porta, liberi professionisti, lavoratori occasionali, i quali, a determinate condizioni, possono avere l'indennità giornaliera, un'indennità comunque che segue regole molto particolari e che, ad esempio, è stabilita in misura fissa, e non in percentuale dei compensi guadagnati.

Le due precondizioni per il diritto sono:

a) nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di malattia devono essere stati versati contributi per almeno 3 mesi (per essere riconosciuto come tale il mese deve registrare un versamento all'INPS di almeno 324,02 euro);

b) nell'anno precedente, quindi nel 2010, devono essere stati realizzati compensi per un importo complessivo non superiore a 64.503 euro.

Se manca anche una sola di queste condizioni si perde il diritto all'indennità.

La misura dell'assegno è diversa a seconda:

1) del numero di contributi versati;

2) del luogo dove si svolge la malattia, e cioè se in casa o in ospedale (comprese le strutture ospedaliere estere, se il ricovero è autorizzato dal servizio sanitario italiano).

A - Malattia ordinaria. Con la contribuzione minima si ha l'importo di 10,26 euro, pagato per tutti i giorni di malattia risultanti dal certificato medico. Con contributi che coprono da 5 a 8 mesi l'assegno sale a 15,39 e si attesta a 20,52 se i contributi sono stati versati per più di 8 mesi.

B - Se invece il parasubordinato è degente in ospedale le misure raddoppiano. Si parte dal minimo di 20,52 euro per salire a 30,78 e arrivare al massimo di 41,94 euro al giorno.

L'indennità deve essere chiesta con il modulo INPS «Deg.osp./mal.gest.sep.»

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