Corte di Cassazione, sentenza 27 gennaio 2011, n. 1957
La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha rigettato il ricorso di un lavoratore che impugnava il licenziamento comminatogli ritenendo nullo il patto di prova contenuto nel contratto di assunzione per indeterminatezza delle mansioni indicate nel patto stesso.
I Giudici, invece, hanno stabilito che il patto di prova risulta valido a tutti gli effetti anche quando le mansioni affidate al lavoratore non sono indicate in dettaglio ma sono desumibili dalla formula utilizzata dalle parti nel contratto, nonché facendo riferimento anche al sistema classificatorio utilizzato dalla contrattazione collettiva.
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