Cerca nel blog

lunedì 23 maggio 2011

DALLE ENTRATE UNA CIRCOLARE «TUTTO QUESITI» SULLE AGEVOLAZIONI IRPEF

Con la Circ. n. 20/E del 13 maggio 2011 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti su varie questioni interpretative relative alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, alle agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all'estero.

In particolare le tematiche di maggiore interesse affrontate nella circolare, sotto forma di risposta a specifici quesiti posti dai contribuenti, sono le seguenti:

1) detrazione degli interessi passivi per mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale:

-- detrazione degli interessi e separazione tra coniugi:

- gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, sia divenuto proprietario esclusivo dell'immobile accollandosi secondo lo schema dell'accollo interno (quindi con un contratto di mutuo che risulta ancora intestato ad entrambi i coniugi) le residue rate di mutuo; ciò a condizione che detto accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all'ex coniuge;

- in caso di assegnazione al marito, a seguito di separazione consensuale, di un'abitazione precedentemente di proprietà della moglie, sulla quale grava un mutuo ipotecario intestato a quest'ultima, se nella sentenza di separazione risulta in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo a detto mutuo, questi può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Ciò a condizione che, anche in questo caso, l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario;

-- mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale: la destinazione del mutuo a finanziare l'acquisto della casa di abitazione può risultare nel contratto di mutuo, in quello di acquisto della proprietà dell'immobile o da altra documentazione della banca mutuante. In difetto, anche nell'ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sia attestato quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all'acquisto dell'abitazione e quale invece alla ristrutturazione dell'immobile;

-- mutuo cointestato e decesso del coniuge: in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca mutuataria; l'eventuale pagamento dell'intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l'obbligo del pagamento dell'intero debito relativo a detto mutuo;

-- mutuo contratto per l'acquisto della nuda proprietà: il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa;

2) detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo:

-- annotazione nella fattura della percentuale di spesa sostenuta e possibilità di fruire del beneficio fiscale in base all'onere effettivamente sostenuto:

- nel caso in cui la fattura ed il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta;

- nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l'unità abitativa, presso un'impresa costruttrice, la detrazione spetta limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall'impresa stessa e da questa documentati; in questa ipotesi il beneficio è attribuito in base all'onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura;

-- immobile ristrutturato dal de cuius e concesso dall'erede a terzi in comodato gratuito: l'erede che ha diritto a beneficiare della detrazione del 36% per le residue quote di detrazione dell'immobile ristrutturato dal de cuius perde il diritto a beneficiarne se concede l'immobile a terzi in comodato gratuito;

3) detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico:

-- errori nella scheda informativa inviata all'Enea: la rettifica della scheda informativa inviata all'Enea è possibile solo a partire dall'anno di imposta 2009; per gli anni d'imposta 2007 e 2008 il diritto dei contribuenti a fruire della detrazione del 55% per le spese che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata può essere riconosciuto se, in sede di controllo formale delle relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, oltre a dimostrare di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio, documenti anche le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all'Enea;

-- immobile ad uso promiscuo: un contribuente che svolge la propria attività professionale presso l'immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi può fruire della detrazione del 55% anche in relazione alle spese sostenute per interventi di risparmio energetico che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività professionale;

4) agevolazioni fiscali in favore dei disabili:

-- acquisto di una piscina per fini terapeutici: le spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (svolgimento di idrokinesiterapia da parte di un portatore di handicap), non sono inquadrabili tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., in quanto detta agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l'acquisto della strutture nella quale tale trattamento può essere svolto;

-- acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili: è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. prevista per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili anche nell'ipotesi in cui tale veicolo venga acquistato ed utilizzato all'estero; le spese mediche per l'acquisto dei mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono difatti soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia;

5) varie:

-- detrazione per figli a carico: la detrazione per figli a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R. deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori;

-- assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali: il trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi si applica anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali, sempreché risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

-- divieto di compensazione in presenza di debiti a ruolo e modello 730: l'art. 31 del D.L. n. 78 del 2010 introduce, a partire dal 1° gennaio 2011, il divieto di effettuare la compensazione nel modello F24 dei crediti relativi alle imposte erariali, nell'ipotesi in cui il contribuente sia debitore di imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro, iscritte a ruolo e per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Qualora il contribuente presenti il modello 730 dal quale risulti un credito/debito di addizionale e un debito/credito IRPEF, trovano applicazione le specifiche regole previste in tema di liquidazione del 730 di cui al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e non le nuove regole introdotte dall'art. 31 del D.L. 78 del 2010;

-- limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare:

- se la fattura è intestata ad un solo proprietario, ma l'immobile è in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura il documento di spesa va integrato annotandovi i dati di quest'ultimo;

- se l'immobile è intestato ad un solo proprietario, ma la fattura è invece cointestata al proprietario e ad un altro soggetto, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo;

- se la fattura è intestata esclusivamente ad un soggetto che non sia proprietario dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario dell'immobile;

-- spese per attività sportive dei ragazzi: per fruire della detrazione prevista dall'art. 15, primo comma, lett. i-quinquies), del T.U.I.R., la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive, recante l'indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; b) della causale del pagamento; c) dell'attività sportiva esercitata; d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. Tali modalità di certificazione devono essere osservate anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti di comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive per la frequenza delle attività di nuoto, ginnastica, ecc. da parte di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni di età;

-- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascuno dei genitori potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro;

-- spese per sedute di psicoterapia: è possibile ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica;

-- dispositivi medici: la generica dicitura «dispositivo medico» sullo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 15, primo comma, lett. c), del T.U.I.R.; per agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune, riportato in allegato alla circolare in esame e che si evidenzia nella seguente tabella:

Nessun commento: