Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito proposto dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di cumulare i benefici previsti dalla norma per l’assunzione di lavoratore iscritto alle liste di mobilità; benefici che si differenziano se l’assunzione avvenga a tempo determinato ovvero indeterminato sin dall’inizio.
L’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità rientra nell’alveo delle cd assunzioni agevolate a cui sono connesse sgravi contributivi e fiscali.
L’art. 8, c. 2, L. n. 223/91, infatti, prevede che l’assunzione con contratto a tempo determinato di un lavoratore iscritto alle liste in questione comporta la riduzione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi, agevolazioni che si prolungano per altri 12 mesi qualora intervenga la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
L’art. 25, c. 9, invece, prevede che in caso l’assunzione del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità avvenga sin da subito con un contratto a tempo indeterminato, la misura degli sgravi vale per un periodo di 18 mesi.
Il quesito inoltrato al Dicastero riguarda la possibilità di cumulo di suddetti benefici, che quindi risulterebbero maggiorati, nell’ipotesi di un primo contratto a termine di breve durata, molto inferiore ai 12 mesi, e di un secondo a tempo indeterminato.
Il Ministero ha risposto negativamente a tale ipotesi sostenendo l’incumulabilità delle due agevolazioni dal momento che il Legislatore ha prospettato due fattispecie diverse che presentano ratio differenti. Nel primo caso, infatti, si propende per la creazione di un nuovo strumento di flessibilizzazione delle prestazioni lavorative, l’altra, invece, è finalizzata esclusivamente a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito proposto dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di cumulare i benefici previsti dalla norma per l’assunzione di lavoratore iscritto alle liste di mobilità; benefici che si differenziano se l’assunzione avvenga a tempo determinato ovvero indeterminato sin dall’inizio.
L’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità rientra nell’alveo delle cd assunzioni agevolate a cui sono connesse sgravi contributivi e fiscali.
L’art. 8, c. 2, L. n. 223/91, infatti, prevede che l’assunzione con contratto a tempo determinato di un lavoratore iscritto alle liste in questione comporta la riduzione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi, agevolazioni che si prolungano per altri 12 mesi qualora intervenga la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
L’art. 25, c. 9, invece, prevede che in caso l’assunzione del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità avvenga sin da subito con un contratto a tempo indeterminato, la misura degli sgravi vale per un periodo di 18 mesi.
Il quesito inoltrato al Dicastero riguarda la possibilità di cumulo di suddetti benefici, che quindi risulterebbero maggiorati, nell’ipotesi di un primo contratto a termine di breve durata, molto inferiore ai 12 mesi, e di un secondo a tempo indeterminato.
Il Ministero ha risposto negativamente a tale ipotesi sostenendo l’incumulabilità delle due agevolazioni dal momento che il Legislatore ha prospettato due fattispecie diverse che presentano ratio differenti. Nel primo caso, infatti, si propende per la creazione di un nuovo strumento di flessibilizzazione delle prestazioni lavorative, l’altra, invece, è finalizzata esclusivamente a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminati
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