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domenica 1 maggio 2011

Pignoramento presso terzi: nessuna ritenuta se le somme sono escluse dal DPR 600/1973

L’Assofiduciaria, con la comunicazione 28/04/2011 n.29, facendo seguito alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8E del 2/03/2011, ribadisce che in caso di pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte soltanto se vengono soddisfatte contemporaneamente 3 condizioni: si deve trattare di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte ex DPR 600/1973, il creditore pignoratizio è un soggetto passivo IRPEF, il terzo erogatore riveste a sua volta la qualifica di sostituto d’imposta.

Con la medesima comunicazione l’Assofiduciaria ricorda che il terzo erogatore non è obbligato ad effettuare indagini sulla qualificazione reddituale delle somme oggetto di pignoramento essendo normativamente prevista un’aliquota unica delal ritenuta stessa nella misura del 20%.

Se sussistono dubbi sulla natura delle somme pignorate, spetta al debitore pignorato attestarle con un’autocertificazione.

In merito invece al problema della doppia ritenuta che ha luogo quando le somme da corrispondere al creditore pignoratizio sono soggette anche ad un’altra ritenuta in aggiunta a quella operata all’atto del pignoramento presso terzi, la comunicazione precisa che spetta al terzo esecutato rendere noto di essere anche il soggetto tenuto all’effettuazione delle ritenute alla fonte in modo da garantire che la somma oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione sia già al netto di tale prelievo alla fonte.

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