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giovedì 12 maggio 2011

Decreto sviluppo: assunzioni agevolate nelle Regioni del Sud Italia

In linea con la decisione assunta nel “Patto Europa plus” (24/25 marzo 2011) volta a favorire le Regioni del Mezzogiorno attraverso fiscalità di vantaggio, il recente Decreto sviluppo ha previsto un credito d’imposta ai datori di lavoro situati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna che assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

Andando nello specifico sono necessarie delle puntualizzazioni:

Per la definizione dei lavoratori che permettono il godimento del beneficio si rimanda alla definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE ai sensi del quale:

- Lavoratori svantaggiati: lavoratori disoccupati da almeno sei mesi, o privi di diploma di scuola media superiore, o con un’età superiore ai 50 anni, o che vivono soli con una o più persona a carico, o che siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di parità uomo-donna, o siano membri di una minoranza nazionale
- Lavoratori particolarmente svantaggiati: lavoratori privi di occupazione da almeno 24 mesi.

Il beneficio economico connesso all’assunzione dei lavoratori suindicati riguarda credito d’imposta uguale al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, corrisposto invece per 24 mesi qualora l’assunzione riguardi soggetti “particolarmente svantaggiati”. Tali benefici non rientrano nel “computo de minimis”.

Il suddetto credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e, inoltre, può essere utilizzato in compensazione entro 3 anni dalla data di assunzione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Importante il calcolo relativo all’incremento occupazionale che va calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato mensilmente ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminati occupati nei dodici mesi precedenti. I lavoratori a tempo determinato e parziale si calcolano “pro quota” rispetto all’orario previsto nel CCNL.

Nell’ipotesi in cui il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti si determina la decadenza dalla fruizione del credito.

Ciò avviene anche in altri casi: se i posti di lavoro creati non siano conservati almeno per 3 anni, o 2 anni nel caso di piccole e medie imprese (risoluzione per giusta causa o giustificato motivo) e nel caso vengano accertate violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva da lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni superiori a 5000 euro, oppure per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, ovvero nelle ipotesi in cui la Magistratura abbia emanato provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro.

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