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giovedì 12 maggio 2011

Volontà delle parti nella risoluzione del contratto

Corte di Cassazione, sentenza 23 marzo 2011, n. 6634


Con la sentenza suindicata, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al ruolo che riveste la volontà delle parti nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte sostiene che la volontà delle parti di terminare definitivamente il rapporto di lavoro, ovvero la volontà di rinunciare all’accertamento della nullità del rapporto di lavoro a termine, deve essere accertata dal giudice di merito con apprezzamento di fatto che, se motivato correttamente, resta esente dal sindacato di legittimità.

Deve risultare in termini chiari e univoci qualsiasi circostanza che renda manifesta la carenza d’interesse all’attuazione del rapporto di lavoro e alla regolazione definitiva secondo legge. In particolare, deve evincersi l’esistenza di un rilevante e significativo intervallo di tempo fra la scadenza dell’ultimo dei contratti e l’impugnazione giudiziale ed il reperimento di altra idonea occupazione.

Nel caso in questione la Corte d’Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro tra un dipendente e una società, la cui scadenza era stata prorogata una sola volta a data successiva, ritenendo insussistenti elementi univoci tali da confermare la volontà del lavoratore di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

La Cassazione, respingendo il ricorso della società, ha confermato la sentenza di secondo grado, affermando il principio per cui il giudice di merito è tenuto ad accertare la volontà delle parti in maniera chiara ed inequivocabile di porre in maniera definitiva fine al rapporto di lavoro, ovvero la volontà del lavoratore di rinunciare all’accertamento della nullità del rapporto di lavoro a termine.

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