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giovedì 28 aprile 2011

LAVORI EDILI: LE PRECISAZIONI DELLA CNCE

Qualora l'impresa edile superi i limiti contrattuali di ricorso al lavoro a tempo parziale, ma poi integri la denuncia e i relativi versamenti alla Cassa edile, i contributi possono essere accreditati sulla posizione del singolo lavoratore interessato. A questo proposito la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) precisa che i sistemi telematici di trasmissione della denuncia devono prevedere che, quando l'impresa dichiari l'attivazione di un part-time o il passaggio da un rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per una motivazione personale del lavoratore (salute, problemi familiari, ecc.), sia richiesta la relativa documentazione (ad es. copia della richiesta del lavoratore).

Nella denuncia mensile deve quindi essere inserito un ulteriore dato relativo al rapporto di lavoro part-time, che sarà utilizzato dall'impresa quando, a fronte di un rapporto attivato nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa contrattuale (ad esempio in presenza di quattro dipendenti operai a tempo pieno), siano successivamente mutate le condizioni prese in esame dalla Cassa edile (ad es. per una riduzione degli operai a tempo pieno).

Viene confermato che il rapporto di apprendistato deve essere incluso nel calcolo dei dipendenti dell'impresa a tempo indeterminato su cui effettuare la verifica del rispetto del limite del 3% di rapporti a tempo parziale. Analoga considerazione vale per il rapporto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica di operaio che deve essere computato nella determinazione dei dipendenti operai a tempo pieno necessaria per verificare il tetto massimo del 30% di rapporti part-time. Al contrario, i lavoratori a chiamata non contano ai fini del conteggio del totale dei dipendenti dell'impresa né per determinare il numero degli operai a tempo pieno. La Commissione precisa ancora altri importanti elementi:

A) il riferimento alle 912 ore annuali minime, anche alle imprese da 0 a 3 dipendenti riguarda le ore lavorabili ordinarie (e non quelle effettivamente lavorate);

B) le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale che non rientrano nelle esenzioni previste dalle parti sociali (comprovati motivi di salute e assistenza familiare) devono essere considerate alla stregua di nuove assunzioni part-time e, quindi, soggette ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale del settore;

C) il sistema «MUT» in presenza di uno o più rapporti di lavoro a tempo parziale non rientranti nei limiti stabiliti, invierà all'azienda l'invito a regolarizzare la propria posizione attraverso un calcolo automatico, da parte del MUT stesso, delle ore mancanti e del relativo importo per accantonamenti e contributi che verrà sommato nel totale da versare alla Cassa edile.

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