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sabato 1 maggio 2010

Prestazioni economiche di maternità

Con la circolare n. 62 del 29 aprile 2010, l’Inps fornisce una panoramica generale in merito alle disposizioni che riguardano il trattamento di maternità, con particolare riferimento alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
Il congedo di maternità , con l’approvazione della legge Finanziaria del 2007, è stato esteso anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
Tali lavoratrici hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo di congedo obbligatorio ordinario e anticipato e per quello eventualmente prorogato, disposto dai Servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro.
Tale diritto è subordinato al possesso di un requisito contributivo in capo alla lavoratrice pari a tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio richiesto.
Con riferimento all’assegno di maternità corrisposto dallo Stato, in favore delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, occorre che sussista comunque il requisito contributivo dei tre mesi nei dodici precedenti l’inizio del congedo obbligatorio e che la stessa abbia inoltre 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento ( parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica del richiedente).
L’assegno di maternità corrisposto dallo Stato, si segnala, spetterà in misura differenziale a condizione che l’importo dell’assegno di maternità corrisposto alla lavoratrice sia in misura inferiore all’assegno corrisposto dallo Stato.
L’Inps con la circolare n. 62/2010, affronta anche il tema del lavoro prestato durante il periodo nel quale si fruisce di congedi parentali a cui è legata un’indennità.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’indennità prevista dal congedo parentale, ha lo scopo di garantire un sostegno economico ad un soggetto che si dedica alla cura del bambino e pertanto risulta incompatibile con un’attività lavorativa ( dipendente, parasubordinata o autonoma).
Pertanto nei confronti del soggetto che durante il periodo di congedo per maternità intraprende un’attività di lavoro autonomo o subordinato, l’Inps è tenuta a recuperare le somme anticipate a titolo di indennità.
In caso di parto prematuro e di interdizione prorogata dal lavoro disposta dai Servizi Ispettivi della Direzione provinciale del lavoro, vengono fornite indicazioni specifiche, sulla base di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare, per il parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto, devono essere aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum complessivamente di maggior e durata.
Per quanto riguarda infine la documentazione amministrativa, si segnala che la certificazione medica deve essere rilasciata dai medici abilitati del servizio sanitario nazionale.

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