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martedì 4 maggio 2010

Controlli a distanza delle attività di lavoro: tra evoluzioni tecnologiche, prassi amministrative e diritto del lavoro

Accordo DPL Modena e Organizzazioni sindacali e di categoria del Commercio 08/02/2010

In base ai principi sanciti dallo Statuto dei Lavoratori, è vietato l'uso di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Tuttavia, qualora esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro rendano necessario l’utilizzo di impianti e apparecchiature che per le loro caratteristiche sono tali da consentire anche un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, gli stessi possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, è la Direzione Provinciale del Lavoro, competente per il territorio ove è localizzata l’unità produttiva interessata, che deve rilasciare, su istanza del datore di lavoro, l’autorizzazione all’installazione e alle modalità di utilizzo delle strumentazioni di controllo a distanza.
Contro la pronuncia dell'organo periferico del Ministero del Lavoro le parti (organizzazioni sindacali o datore di lavoro) possono comunque presentare ricorso al Ministero del Lavoro entro 30 giorni.
E’ indubbio che l’autorizzazione da parte degli uffici ministeriali è sempre più spesso richiesta per forme e strumentazioni via via più complesse e avanzate che comportano anche un controllo a distanza delle attività di lavoro: controlli satellitari di percorsi stradali, nuovi sistemi di produzione (anche mediante l’ausilio di palmari, sistemi vocali ecc.), telecamere, programmi di posta elettronica ecc..
Tali sistemi se, da una parte, svolgono un’importante funzione di controllo e garanzia contro i pericoli di rapine e taglieggiamenti della criminalità comune (si pensi solo a quanto vi siano esposti gli esercizi commerciali), dall’altra, pongono la rilevante questione della “controllabilità” di tempi e modalità di svolgimento delle proprie mansioni da parte dei singoli prestatori di lavoro.
Si tratta dunque di un’attività amministrativa di particolare rilievo e qui segnaliamo che, a livello territoriale, in particolare nelle province di Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Parma e Ferrara, si sta diffondendo la sottoscrizione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti di Protocolli d’intesa per il settore del commercio/pubblici esercizi, con evidenti finalità di conciliare garanzie e semplificazioni. Ciò consente infatti di distogliere il personale della vigilanza da tutte le incombenze richieste dalle verifiche per i provvedimenti autorizzatori della DPL e di rilasciare le autorizzazioni in tempi più celeri.
Con particolare riferimento agli impianti di video-sorveglianza si ricordano gli elementi essenziali ai fini dell’autorizzazione:
a. esposizione sia all’interno che all’esterno dell’azienda di appositi cartelli di segnalazione degli impianti installati;
b. nomina di un incaricato alla video-sorveglianza;
c. l’angolo di ripresa delle telecamere deve inquadrare le zone più a rischio, soggette alla necessità di monitoraggio, pur sempre nel rispetto della privacy del personale;
d. dotazione di spia luminosa per segnalare quando la telecamera è in funzione;
e. le registrazioni devono essere debitamente custodite e visionate in circostanze specifiche: in presenza dell’incaricato della video-sorveglianza o degli organi inquirenti qualora si siano verificati degli episodi di reato o simili.
Per chiari indirizzi della giurisprudenza civile e penale le registrazioni non possono essere in alcun modo utilizzati allo scopo di argomentare o validare provvedimenti di natura disciplinare nei confronti del personale o, comunque, connessi agli obblighi di diligenza del lavoratore.
L’omissione del preventivo accordo sindacale o della preventiva autorizzazione della DPL è punita con una sanzione penale (ammenda da €154,94 a €1.549,37 o arresto da 15 giorni ad 1 anno), che può essere ridotta in caso di adempimento della prescrizione obbligatoria, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
In termini di semplificazione amministrativa va segnalato che l’adesione al Protocollo d’intesa comporta che l’autorizzazione della DPL sia rilasciata immediatamente (in luogo dei 60 giorni di norma previsti per l’iter di autorizzazione) senza alcun accesso dell’ispettore in azienda.
L’istanza di autorizzazione è infatti presentata alla DPL dall’Ente Bilaterale, il quale appone il proprio parere di conformità al Protocollo d’intesa, sulla base delle verifiche documentali (comprese le planimetrie) e dei locali dell’azienda associata richiedente.
Non si escludono in ogni caso verifiche ispettive successive, sia pure indipendenti dalla procedura di installazione degli impianti di controllo, che possano comportare anche accertamenti relativi all’utilizzo vietato delle registrazioni a scopi disciplinari.

Riferimenti: Legge n. 300/1970, artt. 4 e 38; D.Lgs. n. 196/2003, artt. 114 e 171; Garante per la Privacy 9 aprile 2004; Cass., Sez. lav., 17 giugno 2000, n. 8250, Cass., Sez. pen., 17 dicembre 2002, n. 42217; Cass., Sez. pen., 6 marzo 2003, n. 10268.

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