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lunedì 10 maggio 2010

Obblighi contributivi alle Casse Edili e accordi transattivi

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 28/04/2010, n. 15


Qualsivoglia pagamento diretto dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, anche in sede di conciliazione, lascia immutati tutti gli obblighi contributivi del datore di lavoro nei confronti della Cassa edile.

Ciò in quanto i singoli datore di lavoro e lavoratore non possono sottrarsi ad un mandato di tipo collettivo, istituto al quale è da ricondurre il rapporto tra il datore di lavoro (delegante) e la cassa edile (delegata) che ha la sua fonte regolatrice nei CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (industriali, piccole e medie industrie, artigiane e cooperative).

La contrattazione collettiva, quale fonte regolatrice, tutela l’interesse collettivo delle diverse associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, non già interessi individuali di singoli iscritti.

Trattandosi di un mandato collettivo, lo stesso può essere derogato o revocato esclusivamente con il consenso di tutti le parti del rapporto di mandato, tra le quali la Cassa edile costituisce la delegata/incaricata dal datore di lavoro (delegante) al pagamento di determinate voci retributive direttamente a favore del lavoratore (delegatario), secondo le scadenze stabilite dal contratto collettivo.
Tali voci retributive (ferie, 13ma e anzianità professionale edile ordinaria, APEO ecc.) sono accantonate in ciascun periodo di paga e versate (“girate”) dal datore di lavoro alle Casse edili.

Si ricorda per completezza che la Cassa edile è un ente bilaterale paritetico, istituito a livello provinciale dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile, che ne disciplina attività, obblighi, compiti e funzioni istituzionali nell’interesse degli Associati, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro (ANCE, associazione nazionale dei costruttori edili o associazioni artigiane di categoria) firmatarie del CCNL.

In merito all’obbligatorietà di iscrizione alle Casse edili, segnaliamo che il Ministero del Lavoro ha più volte affermato che l’azienda inquadrata o inquadrabile nel settore dell’edilizia sia tenuta all’applicazione del contratto collettivo che disciplina, nella parte economico-normativa (alla quale è obbligatorio dare esecuzione), gli obblighi di iscrizione e versamento alle Casse edili.

È importante sottolineare come la Cassa edile operi con esclusivo riferimento alle imprese dell’edilizia alle cui dipendenze vi siano operai/apprendisti operai (codici Ateco 2002 da 45.1 a 45.5), e non alle altre che applichino un diverso contratto collettivo o siano del settore edile ma occupino soltanto personale amministrativo o tecnico. Si ricorda infine che le disposizioni meramente obbligatorie di un contratto collettivo di lavoro (che è un contratto di diritto comune, nell’attuale ordinamento) impegnano esclusivamente le parti contraenti (e quindi l’azienda che sia aderente all’associazione firmataria del CCNL). L’indicazione del codice di iscrizione alla Cassa edile è obbligatoria per proseguire l’iter della procedura per il rilascio del DURC.

Alla luce di quanto sopra, ipotizziamo un accordo transattivo tra un’impresa edile ed un operaio per il riconoscimento di scatti d’anzianità non pagati per uno specifico periodo di prestata attività.

Le somme riconosciute a titolo transattivo saranno assoggettate alla tassazione con l’aliquota del TFR (se connesse alla cessazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, alla ritenuta d’acconto del 20% se l’oggetto dell’accordo è invece la rinuncia ad ogni lite futura), mentre alcun prelievo contributivo INPS e INAIL è dovuto.

Sul fronte degli obblighi contributivi alla Cassa edile, il datore di lavoro sarà tenuto a versare le somme arretrate corrispondenti alle differenze retributive ricalcolate e riconosciute in sede conciliativa con un accordo transattivo.

Per quanto riguarda contributi ed altre somme dovute alle Casse edili per gli scopi istituzionali, anch’essi sono dovuti in forza di un rapporto obbligatorio, distinto rispetto al rapporto di lavoro, tra datore di lavoro e cassa edile.

L’accordo conciliativo tra datore di lavoro e lavoratore resta del tutto estraneo e privo di effetti rispetto alla Cassa edile che rappresenta un soggetto terzo nei confronti dell’atto di transazione che ha forza di legge e produce effetti esclusivamente tra le parti.

Riferimenti: Codice civile artt. 1269 e ss. (delegazione di pagamento), 1372 (efficacia del contratto), 1726 (revoca del mandato collettivo) e 2113 (diritti irrinunciabili dei lavoratori e conciliazioni); DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 17 e 67, co. 1, lett. L); Legge n. 153/1969, art. 12; Note Ministero del Lavoro 6 novembre 2009 e 23 dicembre 2008, n. 56; Circolare Ministero del Lavoro 30 gennaio 2008, n. 5; Cass., Sez. civ., 11 dicembre 2006, n. 26324; Cass., Sez. civ., 1 ottobre 2003, n. 14658; Cass., Sez. civ., 6 marzo 1986, n. 1502.

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