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mercoledì 5 maggio 2010

Detrazioni IRPEF in materia di attività di lavoro: le ultime precisazioni

Agenzia delle Entrate, Circolare 23/04/2010, n. 21/E

FASI: detraibilità delle spese mediche rimborsate relative al coniuge non fiscalmente a carico
Come noto, le spese sanitarie sostenute dai dirigenti in pensione sono sempre detraibili dall’imposta lorda, per la parte che eccede € 129,11, anche se sono state già oggetto di rimborso, totale o parziale, da parte del FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dirigenti di Aziende Industriali). Ciò in quanto i contributi versati dai dirigenti in pensione non sono deducibili dal reddito complessivo vale anche per le spese sostenute da familiari non a carico ed iscritte al FASI dal dirigente pensionato.
Le disposizioni fiscali relative alla detraibilità delle spese mediche stabiliscono infatti espressamente che sono detraibili e si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.
Per i contributi versati al FASI dai dirigenti in servizio, invece, le spese sanitarie rimborsate dal fondo non possono essere detratte/dedotte dall’imposta dovuta dal dirigente (o da quella dovuta dai suoi familiari non a carico), proprio in quanto le stesse non concorrono a formare reddito imponibile.

Trasferimenti per motivi di lavoro e mantenimento delle detrazioni per interessi del mutuo per abitazione principale
A seguito del trasferimento per motivi di lavoro in una dimora abituale diversa dall’abitazione principale per la quale si fruisce delle detrazioni per interessi passivi del mutuo continua a spettare la detrazione.
Ciò anche qualora la nuova dimora sia localizzata in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro.
Essendo essenziali per il mantenimento del beneficio i motivi di lavoro che hanno determinato il trasferimento della dimora abituale, nel caso in cui dovessero venire meno le medesime esigenze lavorative a partire dal periodo di imposta successivo il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.
Ripartizione della detrazione per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico
L’importo massimo detraibile al 19%, per i periodi d’imposta 2008 e 2009, è pari a € 250,00.
Tale limite comprende cumulativamente le spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e dei familiari a carico.
Il limite si riferisce ad ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, nell’ipotesi in cui l’abbonamento sia suddiviso da entrambi i genitori il limite di € 250 vale per il singolo abbonamento e va ripartito tra i contribuenti che richiedono la detrazione in percentuale per l’onere sostenuto.

Riferimenti: TUIR, artt. 15 e 51; Circolare Agenzia delle Entrate 28/05/2004, n. 78/E (FASI).

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