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mercoledì 19 maggio 2010

Sospensione dell’attività di riscossione coattiva

Un nuovo tipo di attività si intende instaurare tra l’Agente della riscossione e il debitore nei confronti del quale è avviata la procedura esecutiva.

Tale rapporto vuole evolvere verso una diversa gestione del contenzioso ed anche verso una maggiore trasparenza dell’attività amministrativa.

Per tale ragione Equitalia spa, con la circolare 6 maggio 2010, n. 4003, esprime la propria posizione in merito e mette a disposizione degli interessati un modello con il quale inviare comunicazioni in merito all’esito del credito per il quale è stata avviata la procedura esecutiva.

L’attività di recupero del credito non può prescindere dall’esistenza di un valido titolo esecutivo che naturalmente deriva da un atto amministrativo.

Tale atto amministrativo può aver subito nel tempo delle modifiche che hanno interessato comunque la sua condizione, senza che l’agente della riscossione ne sia venuto a conoscenza.
Pertanto in queste situazioni, il debitore può comunque inviare in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva, una comunicazione con la quale produca gli atti o i documenti che giustificano la sua posizioni di non voler procedere al pagamento di quanto richiesto in quanto la cartella di pagamento o l’avviso per il quale si procede, sono stati interessati da:
1. Da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela da parte del debitore;
2. Da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’Ente creditore citato;
3. Da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della Magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;
4. Da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell’ente creditore, sempreché sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo.
In tutte queste ipotesi il debitore è tenuto ad inviare all’agente per la riscossione una dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla circolare di Equitalia in commento.

Ottenuta tale dichiarazione e limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, al fine di ottenere conferma dell’esistenza delle ragioni di quest’ultimo Equitalia è tenuta a richieder conferma all’Ente creditore della veridicità di quanto dichiarato dal debitore.
L’inail e l’enpals con due circolari del 17 maggio 2010, hanno dato disposizione ai propri uffici.

Ricevuta la dichiarazione da parte dell’agente per la riscossione, devono immediatamente dare risposta a quanto sollecitato.

Anche perché nelle more della presentazione della documentazione,la cartella esattoriale rimane sospesa e grava sull’ente la responsabilità del mancato recupero del credito.

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