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lunedì 10 maggio 2010

Intermediazione di manodopera ed effetti estintivi in materia contributiva

Nell’ipotesi di intermediazione di manodopera, il datore di lavoro apparente che versa regolarmente i contributi in favore dei lavoratori, estingue il debito nei confronti dell’Inps anche nei confronti del datore di lavoro effettivo, Cass. Sez lavoro sentenza 9 aprile 2010.

L’intermediazione di manodopera, così come una volta prevista dalla legge n. 1369/60 , individuava due soggetti. Il datore di lavoro effettivo ( appaltante) che beneficiava delle prestazione dei lavoratori, e il datore di lavoro apparente ( appaltatore) che aveva il solo scopo di procurare manodopera in favore di un altro soggetto.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. bn. 276/2003, viene abrogata la legge n. 1369/60 e sostituita dalla somministrazione illecita di manodopera, che rapporta la situazione illecita all’esecuzione di un rapporto gestito da un soggetto privo dell’autorizzazione ministeriale.

Lo schema normativo non muta nella sostanza anche se gli effetti previsti e sanzionatori sono molto differenti rispetto al passato.

Un problema di particolare rilevanza è senz’altro determinato dall’obbligazione contributiva relativa i lavoratori impiegati nell’appalto, che di fatto, in caso di somministrazione illecita, sono alle dipendenze effettive del datore di lavoro utilizzatore.

In questo caso, il regolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro fittizio, come si pone nei confronti dell’obbligo di versamento nei confronti dell’Inps?

Il precedente orientamento della Corte di Cassazione ( cfr tra le altre Cass. N. 10556/1995), riferita al superato regime di intermediazione di manodopera, individuava in capo al datore di lavoro effettivo, gli obblighi in materia contributiva legati al rapporto di lavoro. È vero dunque ricordare come la vecchia norma, prevedeva come conseguenza dell’intermediazione illecita, che i lavoratori venissero considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, mentre quella attuale lo subordina a determinate situazioni.

Da tale condizione ne discendeva che per l’unicità del rapporto di lavoro e per la responsabilità contributiva e assicurativa nei confronti degli Enti, il datore di lavoro effettivo era tenuto a corrispondere all’Inps, i contributi previsti per l’occupazione dei lavoratori interessati, tenuto conto che tale rapporto conteneva in sé gli estremi per l’individuazione dell’obbligazione contributiva e per il versamento conseguente.

Venendo alle sentenza in commento ( Cass. Sezione lavoro n. 8451/2010) l’orizzonte si sposta non tanto sulla responsabilità contributiva a carico del datore di lavoro effettivo, quanto sull’effetto estintivo del versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro apparente.

In questo caso la sentenza della Corte di Cassazione si preoccupa comunque di conservare i vantaggi legati ad un versamento contributivo di fatto avvenuto in favore dei lavoratori impegnati illecitamente, anche al fine di non pregiudicare il diritto di questi soggetti di vedere garantita una posizione contributiva.

L’effetto negativo, spesso verificatosi nel passato, consisteva nel richiedere al datore di lavoro effettivo il versamento dei contributi, situazione che poteva vedere come conseguenza il diritto in capo al datore di lavoro apparente di ottenere la restituzione della contribuzione indebitamente versata.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza in commento parte da una considerazione ragionevole: i versamenti effettuati dal datore di lavoro apparente, hanno un effetto estintivo e satisfattivo del credito del datore di lavoro nei confronti dell’Inps, fermo restando l’onere in capo a quest’ultimo di procedere al versamento delle differenze determinate da scostamenti imponibili legati a differenze contrattuali.

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