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mercoledì 19 maggio 2010

Ricorso al lavoro accessorio per appalto di servizi (stewarding)

Interrogazione Parlamentare 20/04/2010

A seguito di una recente Interrogazione Parlamentare presentata dal vice Presidente della Commissione Lavoro della Camera, On. Cazzola, sono delineabili alcuni aspetti di criticità, degni quantomeno di riflessioni, anche in un’ottica di prassi futura, in merito alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per determinate attività economiche.
In particolare, la questione riguarda il mancato rilascio da parte dell’INPS dei buoni lavoro per prestazioni accessorie (voucher) alle aziende appaltatrici di servizi di stewarding presso società calcistiche e fieristiche.
Secondo alcune riflessioni argomentate da un esperto giuslavorista, che si ritengono interessanti e che delineano rilevanti criticità nell’attuale ambito di applicazione del lavoro accessorio, emergono posizioni alquanto restrittive da parte dell’INPS, in un’ottica comprensibile di prevenzione di paventati ricorsi elusivi di diritti e tutele nell’ambito dei rapporti di lavoro, ma prive di riscontri nella legge.
Pur avendo formalmente mantenuto la stessa denominazione (occasionale accessorio), questa tipologia contrattuale ha infatti perso tutti i connotati di occasionalità. Tali prestazioni risultano ora utilizzabili anche per un ampio arco di tempo e per più committenti, sia per prestazioni occasionali (es. eventi sportivi e fieristici) sia per prestazioni continuative, sempre entro il limite reddituale di € 5.000 netti nell’anno solare per ogni committente.
L’orientamento dell’INPS, non condiviso da autorevoli giuslavoristi, è di legittimarne l’applicazione solo per prestazioni di lavoro discontinue e residuali, non già disciplinate da specifiche disposizioni di legge, sollevando dubbi e perplessità su quali siano in concreto le prestazioni residuali utilizzabili con i voucher.
A rilevare sarebbe invece la pura e sola prestazione contrattuale resa liberamente, entro un limite reddituale, con costi del lavoro estremamente contenuti (compensi, contributi previdenziali ridotti, infortuni sul lavoro e commissioni del servizio, escludendo TFR e applicazione del CCNL) e in esenzione fiscale, per un certo periodo di tempo, agevolando soprattutto la possibilità del lavoratore di collocarsi nel mercato del lavoro.
L’INPS ritiene inoltre che debba essere solo l’utilizzatore finale a retribuire il prestatore con i voucher, mentre è da escludere nell’ambito degli appalti e delle somministrazioni di lavoro per reclutare e retribuire lavoratori per prestazioni svolte a favore di terzi. Ma anche tale posizione pare non trovare riscontro alcuno nella legge e neppure rispettare lo spirito del legislatore di promozione di nuova occupazione.
Gli unici limiti riguardano infatti il compenso (non superiore a € 5.000 netti nell’anno solare), l’eventuale esistenza di un rapporto di lavoro part-time con lo stesso committente, la condizione soggettiva dei lavoratori accessori e l’ambito economico di svolgimento del lavoro accessorio.
Per dovere di completezza, si ribadisce che sono qui esposte soltanto delle riflessioni e che, tuttavia, la base di riferimento dell’attività ispettiva dell’INPS resta ad oggi costituita dalle Circolari citate n. 17/2010 e n. 88/2009, che potrebbero essere superate soltanto mediante ricorsi avanti il Giudice del Lavoro.

Riferimenti: D.Lgs. n. 276/2003, artt. 70 e ss.; Circolare INPS n. 17/2010; Circolare INPS n. 88/2009.

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