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giovedì 27 maggio 2010

La sanzione amministrativa per impiego irregolare

Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2010, n. 11215

Una recente pronuncia della Cassazione fornisce occasione per alcune importanti considerazioni nell’ambito delle sanzioni previste in caso di accertamento ispettivo di impiego irregolare di personale non denunciato nelle registrazioni o documentazioni obbligatorie.
La prima è l’applicazione della sanzione più favorevole in caso di successione di leggi nel tempo, in base al medesimo principio del favor rei vigente in materia di sanzioni tributarie. L’apparato delle sanzioni irrogabili in caso di accertato impiego di lavoratori irregolari è stato infatti oggetto di diverse modifiche legislative e pronunce giurisprudenziali.
Nel 2002 è stata introdotta la sanzione amministrativa (assai onerosa) dal 200% al 400% del costo del lavoro per ogni lavoratore irregolare calcolato sulla base dei CCNL vigenti e per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno dell’accertamento e la data di constatazione della violazione.
A seguito del successivo intervento della Corte costituzionale, la sanzione è rimasta riferita al predetto periodo, ma prevedendo la possibilità di una concreta prova contraria a carico del datore di lavoro che il lavoratore sia stato impiegato in nero per un periodo inferiore a quello stabilito dalla legge, con rilevante riduzione dell’ammontare della sanzione. La presunzione legale divenne così da assoluta a relativa. Tale prova è stata definita “impossibile” (cd. probatio diabolica), in quanto l’unico strumento idoneo per vincere la presunzione è la prova testimoniale, che non è ammessa nel processo tributario.
Sul punto, la sentenza in esame afferma che non può essere considerata valida come prova contraria il verbale della Direzione Provinciale del Lavoro che, a seguito dell’accertamento ispettivo, indica quale data di inizio del rapporto il giorno stesso di stesura del verbale.
Dal 4 luglio 2006 sono entrate in vigore nuove disposizioni sanzionatorie che hanno modificato la competenza dell’ente irrogatore (trasferita dall’Agenzia delle Entrate alla Direzionale Provinciale del Lavoro) e hanno posto questioni, anche complesse, in merito alla successione di leggi applicabili nel tempo.
La nuova cd. “maxi sanzione” per il lavoro sommerso è stata prevista in aggiunta alle sanzioni già previste dalla normativa in vigore per la specifica violazione accertata e in misura compresa tra €1.500 a €12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di €150 per ciascuna giornata di effettivo lavoro accertata in sede ispettiva (non in via automatica). In più, per l’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore è stato introdotto un minimo sanzionatorio di €3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Con particolare riguardo alla successione di leggi nel tempo, per le violazioni contestate prima del 4 luglio 2006 trova applicazione il medesimo principio sancito per le sanzioni tributarie, il principio del favor rei. Secondo tale principio, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, sempre che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già definitivo.
La norma sanzionatoria effettivamente più favorevole dovrà essere individuata mettendo a confronto le due disposizioni per individuare quella che dà il minore importo, tenendo conto di tutti gli elementi esistenti nel caso concreto della violazione accertata.
Va tenuta presente la sola ipotesi per la quale non può trovare applicazione il favor rei, vale a dire, la notifica di un atto di contestazione contenente, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e la loro entità nonchè i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

Riferimenti: Legge n. 248/2006 art. 36bis, co. 7, lett. a) b); Legge n. 73/2002, art. 3, co. 3; Risoluzione Agenzia Entrate n. 211/2009; Circolare Agenzia Entrate n. 56/2008; Corte costituzionale sentenza 4 aprile 2005, n. 144; Cass., sez. lav., n. 1994/2005.

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