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lunedì 17 maggio 2010

Disposizioni in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata

Le lavoratrici a progetto e le atre categorie assimilate, nonché le associate in partecipazione, hanno diritto all’astensione prevista dagli artt. 16, 17 e 22 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, circolare Inps n. 64 del 13 maggio 2010.
Tale disposizione è stata introdotta a suo tempo dall’art. 1, comma 791 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( finanziaria 2007) che estendeva alle lavoratrici non subordinate una serie di diritti e di prerogative proprie di quelle subordinate, legate al periodo di interdizione dal lavoro per gravidanza e al divieto di impiego delle lavoratrici durante il periodo di congedo obbligatorio.
Di fatti la normativa sopra richiamata, estende ai committenti il divieto di impiegare le lavoratrici a progetto e le altre categorie assimilate, nonché le associate in partecipazione durante il periodo in cui vige il divieto previsto dagli artt. 16 e 17 del T.U. 151/2001 ( due mesi prima e tre mesi dopo il parto).
La normativa entrata in vigore lo scorso 7 novembre 2007 prevede che per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, vengano accreditati i contributi figurativi ai fini dl diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa.
Il diritto alla contribuzione figurativa, chiarisce la circolare n. 13/2010, viene previsto per tutti quei casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità ( ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità.
Per le lavoratrici a progetto, ai sensi dell’art. 1, comma 788 della legge 296/2006, viene riconosciuta un’indennità per congedo limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla determinazione della misura della pensione.
A tal fine il calcolo della contribuzione figurativa prende a riferimento i principi dettati dall’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in base al quale il valore dei contributi figurativi deve essere calcolato prendendo a riferimento la retribuzione percepita nello stesso anno solare nel quale è collocato il periodo di astensione o di interdizione dal lavoro da riconoscere al soggetto avente diritto. Qualora nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore da accreditare al periodo figurativo sarà calcolato sulle retribuzioni dell’anno solare immediatamente precedente.
Le modalità di calcolo richiamate dalla circolare determinano la contribuzione figurativa prendendo il reddito medio di riferimento che andrà moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità.
Il reddito medio di riferimento risulta pari al reddito conseguito nell’anno di riferimento, rapportato al periodo dell’anno non coperto da indennità di maternità, senza computare i periodi antecedenti la prima iscrizione alla gestione separata.
Il valore medio così determinato verrà applicato ad ogni giorno di fruizione dell’indennità di maternità.

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