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lunedì 17 maggio 2010

Verifica autocertificazioni Durc

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la lettera circolare n. 1472 del 12 maggio 2010, interviene sulla questione sollevata da alcune Direzioni provinciali del lavoro, in merito alle verifiche delle autocertificazioni presentate dai datori di lavoro per godere delle agevolazioni contributive e normative collegate alla normativa sul Durc.
Di fatti, il Dm 24 ottobre 2007, ha previsto delle condizioni particolari per i soggetti che intendono accedere ai benefici di natura contributiva e normativa, subordinandoli alla regolarità e alla congruità del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che dovrà essere attestata dall’emissione di un durc regolare.
Tale documento di regolarità contributiva, unico, in quanto costituito mediante il contributo di tutti gli enti previdenziali nei confronti dei quali il soggetto è tenuto al versamento, attesta la regolarità del soggetto nei versamenti previdenziali e assicurativi ma non contiene prova riguardo le altre condizioni previste dalla norma.
In particolare stiamo parlando dell’autocertificazione riguardo la non commissione di determinati illeciti in merito a violazioni contenute nell’allegato A del DM 24 ottobre 2007, che in buona sostanza contemplano violazioni di natura prevenzionistica e gravi violazioni nell’impiego di soggetti con i quali non è possibile instaurare un rapporto di lavoro ( extracomunitari clandestini, minori,…).
Nell’allegato A sono anche indicati i termini che devono decorrere dalla commissione dell’illecito affinché lo stesso non sia più motivo per l’emissione di un durc non regolare.
Tale condizione di regolarità del titolare dell’impresa o del legale rappresentante, doveva essere oggetto di apposita autocertificazione inviata alla Direzione Provinciale del lavoro nel termine del 30 aprile 2009, nel primo periodo di applicazione della norma.
Venendo al contenuto della lettera circolare, viene ribadito come l’Inps e l’Inail ,prima di concedere i benefici, sono tenuti a richiedere alla Direzione Provinciale del lavoro che attesti l’avvenuto invio dell’autocertificazione da parte del soggetto interessato. La Direzione provinciale del Lavoro sarebbe tenuta a rispondere alla richiesta nel termine di 30 giorni dall’istanza; decorso tale termine, gli Istituti possono procedere alla concessione del beneficio contributivo.
Tuttavia viene precisato che la mancata presentazione dell’autocertificazione, non è di per se stessa causa per la mancata concessione dei benefici, in considerazione del fatto che la stessa di appalesa come un mero adempimento formale.
Di fatti, il soggetto che pur non avendo presentato nei termini la richiesta, può comunque farlo successivamente, sempre che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Sono quindi questi quelli, i presupposti da tenere in considerazione per al concessione delle agevolazioni.

La lettera circolare si chiude con la pare dedicata ai controlli. In questo senso viene auspicata un’intesa particolare tra Direzione provinciale del Lavoro, Inps e Inail al fine di individuare criteri utili a far emergere situazioni illecite per le quali è più probabile l’intento di violare al norma.
Risulta necessario ricordare che i controlli potranno essere disposti dalle direzioni Provinciali del Lavoro anche successivamente ai trenta giorni trascorsi dalla richiesta pervenuta dall’Inps o dall’Inail.

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