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martedì 18 maggio 2010

IVA su prestazioni alberghiere e di ristorazione e deducibilità dagli imponibili fiscali

Risoluzione Agenzia delle Entrate 31 marzo 2009, n. 84/E

Non è deducibile dalle basi imponibili delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IRAP l’IVA corrisposta sulle spese alberghiere e di ristorazione, qualora manchi il prescritto documento fiscale dal quale deve risultare (fattura) - non risultando infatti sufficienti altri documenti, quali la mera ricevuta fiscale o lo scontrino - oppure il contribuente abbia rinunciato alla detraibilità per ragioni di convenienza economica.

E’ quanto è intervenuta a ribadire l’Agenzia delle Entrate, confermando le indicazioni già contenute in precedenti circolari ed estendendole ora anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Come noto, è stato abrogato il regime di indetraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di bevande ed alimenti. In suo luogo, è stata prevista la parziale deducibilità delle predette spese dal reddito d’impresa (75%, ad eccezione delle trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal Comune di lavoro deducibili al 100%) e di lavoro autonomo (75% e comunque per importi non superiori al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta).

Si ricorda in ogni caso che le spese per vitto/alloggio non sono detraibili ai fini IVA, a prescindere dal documento fiscale dal quale risultano, se qualificate come spese di rappresentanza.

La posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria sembra piuttosto restrittiva rispetto ad un importante concetto vigente in materia fiscale, il principio di inerenza che individua e quantifica la deducibilità o meno di determinati costi dalla base imponibile. Nell’ipotesi di rinuncia per convenienza economica alla detrazione IVA (ad esempio, per costi amministrativi e gestionali a fronte degli importi IVA di valore unitario contenuto) può essere comunque perseguita dall’imprenditore una valutazione di maggiore risultato economico e, pur tuttavia, l’impresa sopporta il danno economico della mancata deducibilità del costo sostenuto.

Riferimenti: Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 83, commi 28 bis – 28 quater; DPR n. 633/1972, artt. 19 e 19 bis, comma 1, lett. e); TUIR art. 54, comma 5 e art. 109, comma 5; Circolare Agenzia delle Entrate 5 settembre 2008, n. 53/E; Circolare Agenzia delle Entrate 3 marzo 2009, n. 6/E.

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