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sabato 8 maggio 2010

La tassazione della retribuzione erogata dal datore di lavoro privo di stabile organizzazione in Italia

Parere Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro 09/04/2010, n. 12

In merito alla tassazione applicabile alla retribuzione erogata da un datore di lavoro senza stabile organizzazione in Italia ad un dipendente, cittadino italiano e residente/domiciliato in Italia, è stato di recente chiarito quanto segue alla luce dei criteri generalmente vigenti in materia.
Nella stesura del parere la Fondazione fa riserva di approfondire documentalmente le esatte caratteristiche del datore di lavoro (definito nel quesito posto come organismo internazionale extraterritoriale), al fine di valutare il caso preciso, in quanto sussistono diverse deroghe normative nell’ambito in argomento.
La fonte di riferimento è costituita dagli accordi di sede sottoscritti dal Governo italiano (Stato ospitante sede e uffici dell’organismo) e dai soggetti promotori cui appartiene l’organismo ospitato. Numerosi sono gli accordi di sede stipulati dall’Italia per l’accoglienza di sedi/uffici di Organismi internazionali (ONU, FAO, Istituto Italo-Latino americano IILA ecc. ecc.).
L’accordo di sede (convenzione internazionale) ha in genere un contenuto standardizzato, salvo specifiche particolarità riferite al singolo organismo internazionale, e deve essere ratificato con legge per divenire norma dell’ordinamento giuridico italiano.
Tale accordo di sede rappresenta dunque la fonte alla quale fare riferimento per stabilire la regolamentazione dei rapporti giuridici tra l’Organismo e lo Stato ospitante, compreso il trattamento fiscale delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente dall’organismo internazionale.
Un aspetto fondamentale delle convenzioni internazionali in materia è costituito dal mantenimento di privilegi e immunità all’organismo, ai delegati dei Paesi membri e ai funzionari per consentire il raggiungimento degli specifici scopi istituzionali.
La categoria dei funzionari è ampia e comprende ciascun membro del personale che svolge le proprie mansioni per le finalità istituzionali dell’organismo di appartenenza.
Non vi rientrano invece figure specializzate esperte con incarichi ad hoc né il personale assunto localmente e retribuito in base alle ore prestate.
Tra i privilegi rientra l’esenzione fiscale dei diversi trattamenti economici erogati dall’organismo o per conto dello stesso.
Tuttavia, di norma è previsto che proprio i funzionari di cittadinanza italiana o residenti in via permanente in Italia non siano beneficiari di tale esenzione fiscale.
Facendo sempre salve eventuali eccezioni ed ulteriori particolarità legate al singolo organismo, l’inapplicabilità, come sopra specificato, dell’esenzione fiscale al funzionario italiano che lavora presso l’organismo internazionale senza stabile organizzazione in Italia comporta che l’organismo datore di lavoro effettua nel cedolino paga le sole ritenute previdenziali indicate nel modello CUD (non essendo soggetto passivo d’imposta identificato in Italia).
Per l’assolvimento degli obblighi fiscali, provvederà direttamente il lavoratore a presentare il modello UNICO (indicandovi nel quadro RC la retribuzione percepita al netto dei contributi previdenziali trattenuti e riportati nel CUD).
A tal fine, il datore di lavoro deve rilasciare al funzionario un’attestazione delle somme lorde erogate. in caso di mancata consegna al lavoratore, tali ammontari potranno essere ricavati ai fini della dichiarazionale fiscale annuale dalla documentazione utile (buste paga, estratti conto bancari ecc.).

Riferimenti: DPR n. 601/1973, art. 41.

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