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venerdì 28 maggio 2010

Indirizzi Inps per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola anno 2009

Per le domande di disoccupazione agricola riferite all’anno 2009, e per le quali l’Inps sta procedendo a definire la relativa istruttoria,vengono fornite indicazioni con il messaggio n. 13.212 del 14 maggio 2010.

Viene ricordato come anche per l’anno in corso sia stato stipulata una convenzione con gli enti di patronato per fissare i criteri di acquisizione telematica delle domande di disoccupazione agricola di competenza 2009.

Per gli acconti sul pagamento degli assegni per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli, viene richiamata il precedente messaggio n. 739/2010 con le quali venivano fornite istruzioni.

Al riguardo le singole sedi Inps dovranno valutare l’opportunità a concedere l’acconto in questione.

Dal prossimo anno viene chiarito nel messaggio in argomento, che gli acconti non potranno più essere concessi. Ne consegue che il modello di domanda solitamente utilizzato per la richiesta ( Prest.agr.21 TP) sarà conseguentemente modificato.

Nel messaggio viene ribadito, sulla scorta del chiarimento pervenuto dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, che ai trattamenti speciali agricoli, di cui all’art. 25 della legge n. 457/72 e all’art. 7 della legge n. 37/77 non è applicabile il tetto massimo indennizzabile.

Una parte del messaggio viene riservata ai lavoratori stranieri ed in particolare ai cittadini extracomunitari.

Per i cittadini extracomunitari provenienti da Paesi con i quali non sono in atto convenzioni in materia contributiva e che risultino titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non sono assicurati contro la disoccupazione involontaria e per l’assegno per il nucleo familiare.

Diversamente, i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che svolgono anche attività stagionale, sono assicurati anche con riferimento alla disoccupazione involontaria e per l’assegno per il nucleo familiare.

A tal fine varrà come discriminante, la presenza del lavoratore sugli elenchi degli stranieri in permesso di soggiorno per lavoro stagionale, inviato periodicamente all’inps dal Ministero dell’Interno.

Per i cittadini comunitari viene precisato che ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola non viene richiesto al lavoratore di dare dimostrazione riguardo all’assolvimento degli obblighi relativi all’iscrizione anagrafica di cui al d.lgs. n. 30/2007.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, viene valutata la compatibilità con lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ai fini dell’indennità di disoccupazione agricola.


Qualora l’importo netto dei compensi derivanti dall’esecuzione di lavoro accessorio, non superi i 3 mila euro netti nell’anno solare, non vi saranno a carico del lavoratore detrazioni di sorta.
Viceversa, nell’ipotesi in cui venisse superato tale limite , la somma eccedente dovrà essere rapportata al salario medio giornaliero utilizzato per il calcolo della prestazione al fine di individuare le giornate che debbono essere considerate indennizzabili.

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