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mercoledì 26 maggio 2010

Contributi previdenziali: riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione

Un aspetto fondamentale nel pagamento dei debiti contributivi è rappresentato dai termini della prescrizione estintiva, decorsi i quali le somme oggetto della prescrizione non possono più essere versate.
La materia dell’estinzione per prescrizione dei crediti/debiti in materia previdenziale è stata oggetto di importanti modifiche a seguito di una legge di riforma entrata in vigore il 17 agosto 1995 (Legge n. 335/1995).
Proprio in quest’ambito segnaliamo un’importante pronuncia della Corte di Cassazione che afferma due rilevanti conseguenze che si producono nell’ipotesi di presentazione tardiva (oltre i termini prescritti, all’epoca dei fatti, giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento) prima del 31 dicembre 1995 della denuncia contributiva mensile mod. DM10.
Il primo è l’interruzione del termine di prescrizionale decennale in corso relativo alle somme pagate.
Il secondo è il mantenimento dello stesso termine di prescrizione decennale dei crediti relativi ai periodi indicati anche per il futuro, termine che inizia a decorrere dalla data di presentazione tardiva del DM10. Ciò in quanto la data di presentazione cade nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 31 dicembre 1995, vale a dire prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 1996) del nuovo termine prescrizionale di 5 anni.
Per comprendere meglio la questione, va ricordato che, a seguito della citata modifica normativa, dal 1° gennaio 1996 è stato abbreviato da 10 a 5 anni il termine di prescrizione dei contributi pensionistici obbligatori, compreso il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, salve denunce da parte del lavoratore (o dei suoi superstiti). Per i restanti contributi assistenziali si applica il termine di 5 anni.
I nuovi termini prescrizionali di 5 anni – per espressa previsione di legge – si applicano anche ai contributi relativi a periodi precedenti al 17/08/1995 (data di entrata in vigore della legge di riforma).
Unica eccezione è costituita da atti interruttivi già compiuti o procedure iniziate in applicazione della normativa precedente.
Ciò determina che è essenziale poter individuare l’epoca in cui sia iniziata una procedura con efficacia interruttiva della prescrizione, se un determinato atto interruttivo sia stato compiuto e, prima ancora, se un determinato atto abbia un’efficacia interruttiva della prescrizione o meno.
Hanno efficacia interruttiva della prescrizione (decennale) un atto disposto dall’INPS per il recupero del credito e, in talune ipotesi, anche un atto di riconoscimento del debito, come affermato nella pronuncia in esame. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale accolto dall’INPS, qualora la denuncia contributiva sia presentata prima della scadenza del termine di versamento, non si produce tale efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto il termine prescrizionale non è iniziato a decorrere.

Riferimenti: Codice Civile artt. 2943 e 2944; Legge n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10; Cass., Sezz. Un., 4 marzo 2008, n. 5784; Cass., Sez. Lav., n. 19334/2003; Cass., Sez. Lav., n. 14826/2002.

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