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lunedì 31 maggio 2010

Permessi per l’accompagnamento di disabili gravi ricoverati in case di cura

Il parente o l’affine che provvede ad accompagnare il disabile grave ricoverato in casa di cura ad una visita medica presso una struttura esterna, ha diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33 , comma 3, della legge n. 104/92, messaggio Inps n. 14.480 del 28 maggio 2010.
La questione è particolarmente significativa e riguarda degli aspetti di carattere generale legati all’assistenza del familiare con handicap grave ricoverato a tempo pieno in una casa di cura.
Questi soggetti spesso necessitano di una serie di visite mediche che necessariamente devono essere sostenute al di fuori della casa di cura. Può accadere che la casa di cura, oltre al servizio residenziale, offra anche quello di assistenza e di accompagnamento alle visite mediche presso le strutture esterne . Qualora questo servizio non venga reso dalla casa di cura, necessariamente devono occuparsene i familiari del soggetto ricoverato.
In questo caso, il parente o l’affine del soggetto ha pienamente diritto a godere dei permessi orari di cui all’art. 33, co. 3 della legge n. 104/92, così come ampiamente chiarito nella risposta ad istanza d’interpello n. 13 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La risposta ministeriale aveva superato la preclusione al diritto per il familiare di un soggetto ricoverato in una casa di cura a tempo pieno di godere dei permessi di cui alla legge n. 104/92, sulla base di una considerazione di ordine comune che prende atto che il tempo sottratto all’attività lavorativa viene comunque speso in un’attività di assistenza che il Legislatore ha inteso tutelare e valorizzare mediante la concessione di permessi orari.
La nota ministeriale sottolinea comunque la necessità che l’accompagnamento presso una struttura esterna del familiare disabile sia motivato e comunque giustificato mediante la produzione di apposita certificazione medica.
Il messaggio Inps precisa che il lavoratore interessato a beneficiare dei permessi di cui all’art. 33, co. 3 della legge n. 104/92, è tenuto a presentare regolare domanda preventivamente al godimento dei permessi stessi.
Il Messaggio Inps, affronta in questa parte, tutta una serie di aspetti tecnico procedurali che attengono all’istruttoria interna ai fini del rilascio dell’autorizzazione al godimento dei benefici.
In particolare l’operatore Inps dovrà acquisire la domanda e verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa, procederà a validare una serie di campi in attesa della documentazione.
La documentazione probante, ai fini della concessione del diritto a beneficiare dei permessi di cui alla legge n. 104/92, riguarda sia la dichiarazione della casa di cura, di affidamento del soggetto disabile in condizione di gravità ai familiari, affinché lo accompagnino presso una struttura sanitaria esterna per la visita medica.
Al fine della fruizione dei permessi in questione, il familiare/ affine dovrà produrre in busta chiusa la documentazione sopra indicata, apponendo sulla stessa la dicitura “ contiene documenti di natura sensibile da visionare a cura del Centro medico legale”.
In attesa del rilascio dell’autorizzazione il lavoratore potrà assentarsi ad altro titolo e solo successivamente convertire il motivo dell’assenza in permesso per assistenza del disabile in condizione di gravità.

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