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sabato 15 maggio 2010

Durc favorevole se c’è obbligo solidale

Le imprese che in conseguenza della conclusione di un contratto di appalto sono tenute all’obbligo solidale per le prestazioni previdenziali e assicurative nei confronti del dipendente dell’appaltatore, hanno comunque diritto all’emissione di un durc favorevole. Nelle note del Durc, andrà comunque segnalata la responsabilità solidale in capo all’appaltante, messaggio Inps, 4 maggio 2010, n. 12.091.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nella risposta ad istanza d’interpello n.3/2010 del 4 aprile 2010, si era a suo tempo occupato della questione relativa alla responsabilità solidale in materia di appalti, e della conseguente responsabilità contributiva in capo all’appaltante e di come questa andava ad incidere sull’emissione del durc.
In particolare , si ricorda, che l’art. 35, comma 28 del decreto legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, prevede a carico dell’appaltatore una responsabilità solidale che riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e per quelli relativi alle malattie professionali.
In tali ipotesi, veniva richiesto, qual è la posizione dell’appaltatore che comunque mantiene una responsabilità solidale nei confronti del subappaltatore, il quale a sua volta risulta inadempiente nei confronti degli istituti per i versamenti previdenziali.
Nella risposta ad istanza d’interpello, il Ministero del lavoro aveva sottolineato come il rapporto previdenziale non può che essere univoco. Per tale ragione, l’appaltatore che ha una posizione di regolarità contributiva, per tale ragione ha diritto all’emissione di un durc favorevole. La responsabilità solidale che il Legislatore ha voluto accollargli in ragione della conclusione di un appalto, non può per sua ragione essere d’impedimento all’emissione del durc, a fronte di una regolarità legata al suo rapporto contributivo e assicurativo.

Tuttavia, conclude il messaggio Inps, al fine di rendere completo il documento di cui trattasi, nelle note dello stesso andrà riportata l’annotazione che segnala l’esistenza della responsabilità solidale a cui è chiamato l’appaltatore in ragione degli oneri contributivi da versare in favore dei dipendenti impegnati nell’appalto. Ai fini di garantire la massima trasparenza, andrà specificata al denominazione sociale dell’azienda sub appaltatrice, il numero di posizione contributiva, nonché l’importo della somma dovuto a titolo di obbligazione solidale.

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